COMUNE DI FORINO
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T.O.S.A.P.

ATTI COMUNALI:

 

GUIDA ALL'ADEMPIMENTO

 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

 

REGOLAMENTO

TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2008

MODELLO PER RICHIESTA  OCCUPAZIONE  

Ufficio competente

 

Chi deve pagare   Come si paga   Sanzioni  
Quando presentare la dichiarazione Esenzioni Ricorsi  
Quanto si deve pagare Rimborsi Vicende della concessione  
Quando si deve pagare Ravvedimento Passi carrabili  
    Tende  

 

 

CHI DEVE PAGARE

 

Sono tenuti a pagare la TOSAP tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, o aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
L’occupazione è temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno; permanente quando ha una durata di almeno un anno, ha un carattere stabile, comporti o meno l’esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti non possono superare, di regola, i dieci anni.
L’occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con un’apposita concessione, provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il tributo.
E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente, senza una apposita concessione, con le seguenti eccezioni:
  1. sosta dei veicoli per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;
  2. occupazioni occasionali ai sensi del regolamento di polizia urbana;
  3. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, realizzate mediante balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.
E' considerata abusiva:
  1. l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
  2. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
  3. l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
L'occupazione è consentita anche prima di aver presentato domanda e avere ottenuto la concessione solo nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere d'urgenza all'esecuzione di lavori. Si dovrà comunque dare immediata informazione all'ufficio comunale competente e presentare domanda a sanatoria entro il settimo giorno lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

 

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

 

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico o soggetto ad uso pubblico deve presentare domanda per ottenere la concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. La domanda va redatta su carta legale, salvo esenzioni di legge, e presentata all'ufficio comunale competente.
Nella domanda vanno indicate:
  1. nel caso di persona fisica o di impresa individuale, le generalità del richiedente, la residenza, il domicilio, il codice fiscale o l’eventuale numero di partita IVA;
  2. negli altri casi la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, l’eventuale numero di partita IVA e le generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  3. ubicazione e la delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
  4. superficie o l’estensione lineare della zona che si intende occupare;
  5. durata e i giorni dell'occupazione;
  6. attività che si intende svolgere sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - quando prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al rilascio;
  7. descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
  8. impegno ad osservare le norme legislative e regolamenti vigenti, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
  9. impegno a pagare il tributo determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale (ove previsti);
  10. dichiarazione di avere preso visione, in ogni sua parte, del regolamento che ha istituito e disciplinala TOSAP;
  11. indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.
La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, a condizione che la richiesta sia completa di tutti gli elementi richiesti.
Non viene accettata la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.
La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, salvo altre modalità di legge.

 

QUANTO SI DEVE PAGARE

 

TARIFFA x Mq. X PERIODO DI OCCUPAZIONE

 

La TOSAP è determinata sulla base della tariffa e della superficie occupata, espressa in metri quadri o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della frazione decimale.  
La superficie è quella risultante dalla proiezione al suolo dell’occupazione, anche in caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso.
Il territorio comunale è articolato in due categorie, sulla base dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione.

Occupazioni permanenti 

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa per le varie categorie ed in  base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche:

  a)      1^ Categoria: = euro 26,33  per mq.

  b)     2^ Categoria: = euro 22 per  mq.

 

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata  ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a)    1^ Categoria: = euro 2,06 per mq.

b)   2^ Categoria: = euro 1,80 per  mq.

 

 

 

 

QUANDO SI DEVE PAGARE

 

Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediante versamento sul c/c postale nr. 12958831 intestato al Comune di Forino, presso gli uffici postali, compilando in ogni sua parte il bollettino di conto corrente disponibile presso l'ufficio competente. Il pagamento preventivo del tributo è condizione per il rilascio dell'atto di concessione.
La TOSAP per le concessioni permanenti è dovuta per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione. I successivi pagamenti annuali devono essere eseguiti entro il 31 gennaio (salvo proroga al primo giorno lavorativo, in caso la data di scadenza corrisponda ad una festività), tenendo presente che, se l'importo supera il milione di lire, il tributo può essere pagato in quattro rate uguali (gennaio, aprile, luglio ed ottobre), senza l'aggiunta di interessi.
La TOSAP per le occupazioni temporanee è dovuta per ciascun giorno di occupazione ed il pagamento deve essere eseguito i prima del rilascio della concessione.
Il mancato pagamento rende l'occupazione abusiva. 

 

COME SI PAGA

Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediante versamento sul c/c postale nr. 12958831 intestato al Comune di Forino, presso gli uffici postali, compilando in ogni sua parte il bollettino di conto corrente disponibile presso l'ufficio competente. Il pagamento preventivo del tributo è condizione per il rilascio dell'atto di concessione.

La somma dovuta è arrotondata per difetto, se la frazione non supera 5 centesimi o viceversa, per eccesso.

VICENDE DELLA CONCESSIONE

 

Modifica, sospensione e revoca della concessione

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento. L' atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo tributo, in relazione alla variazione dell'occupazione.
Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con apposita domanda, conformemente al modello predisposto d'ufficio.

 

Rinnovo e disdetta della concessione

Occupazione permanente

Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il titolare della concessione deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il pagamento del tributo stabilito per l'anno di riferimento, previa comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a condizione che l'occupazione resti inalterata.
La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata per iscritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
La disdetta libera dal pagamento del canone, relativamente alle eventuali annualità successive.


Occupazione temporanea

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate, previa domanda presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le particolari modalità previste per la specifica tipologia d'occupazione, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento previsto del tributo.
La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata per iscritto, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
La disdetta non dà diritto alla restituzione del tributo pagato.
Il rinnovo o qualunque nuova domanda di concessione viene negato sia per gli stessi motivi che provocano la decadenza della concessione, sia nel caso in cui il richiedente abbia abusi non rimossi o debiti insoluti.

 

Decadenza ed estinzione della concessione

La concessione decade quando:

La dichiarazione di decadenza viene notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

La concessione si estingue:

 

Obblighi del concessionario

 

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e i regolamenti vigenti, nonchè le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:
  1. eseguire a propria cura e spese i lavori di rimozione del materiale e di ripristino dopo il tempo della concessione, pena l'intervento d'ufficio con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;

  2. versare, entro i termini e le modalità prescritte, il tributo determinato nell'atto della concessione, con i successivi aggiornamenti;

  3. adempiere agli oneri e alle spese conseguenti all'atto di concessione.

 

ESENZIONI

 Sono esenti dalla tassa:

 

a)    le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

 

b)   le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

 

c)    le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

 

d)   le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

 

e)    gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

 

f)     le occupazioni di aree cimiteriali;

 

g)    le  occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

 

RIMBORSI

 

I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza indirizzata al Comune, il rimborso di somme versate e non dovute, entro tre anni dal giorno del pagamento.
La risposta è data entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
La modifica, sospensione o revoca della concessione danno diritto al rimborso del tributo, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione.

 

RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro  un anno dall'omissione
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul tributo.

SANZIONI

 

Fattispecie

 

Norma violata

(D.Lgs. 507/93)

 

Norma sanzionatoria

(D.Lgs. 507/93)

 

Sanzione pecuniaria

 

Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo superiore a 30 giorni)

50

53, 1° c.

dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo €  51,65)  (a) (b)

Tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30 giorni)

50

13, lett c), D.lgs. 472/97

1/8 del minimo (c)

Presentazione di infedele dichiarazione o denuncia 

50

53, 2° c.

dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (a) (b)

Omesso pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)  50 13, 1° o 2° c. D.Lgs 471/97 30%  dell'imposta non versata (b)
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) 50 13, lett a), D.lgs. 472/97 3,75% dell'imposta non versata (c)
Tardivo versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) 50 13, lett b), D.lgs. 472/97 6% dell'imposta non versata (c)
 

 (a) La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione

 (b) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi;

 (c) ricorrendo al ravvedimento operoso