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COMUNE DI FORINO |
T.O.S.A.P.
Sono tenuti a pagare la TOSAP tutti coloro che occupano, in
modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o
sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al
patrimonio indisponibile del Comune, o aree e spazi di proprietà
privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù
di pubblico passaggio.
Loccupazione è temporanea quando ha una durata
inferiore ad un anno; permanente quando ha una durata di almeno
un anno, ha un carattere stabile, comporti o meno
lesistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni
permanenti non possono superare, di regola, i dieci anni.
Loccupazione di suolo pubblico, sia temporanea che
permanente, deve essere autorizzata con unapposita
concessione, provvedimento che consente l'occupazione, stabilisce
i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il
tributo.
E' vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente,
senza una apposita concessione, con le seguenti eccezioni:
- sosta dei veicoli per il tempo necessario alle operazioni
di carico e scarico;
- occupazioni occasionali ai sensi del regolamento di
polizia urbana;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, realizzate
mediante balconi, verande, bow-window e simili infissi di
carattere stabile.
E' considerata abusiva:
- l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di
concessione;
- l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto
di concessione;
- l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito
di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di
concessione.
L'occupazione è consentita anche prima di aver presentato
domanda e avere ottenuto la concessione solo nei casi di forza
maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di
rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere
d'urgenza all'esecuzione di lavori. Si dovrà comunque dare
immediata informazione all'ufficio comunale competente e
presentare domanda a sanatoria entro il settimo giorno lavorativo
dall'inizio dell'occupazione.
Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una
porzione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico o soggetto
ad uso pubblico deve presentare domanda per ottenere la
concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione
comunale sono considerate abusive. La domanda va redatta su carta
legale, salvo esenzioni di legge, e presentata all'ufficio
comunale competente.
Nella domanda vanno indicate:
- nel caso di persona fisica o di impresa individuale, le
generalità del richiedente, la residenza, il domicilio,
il codice fiscale o leventuale numero di partita
IVA;
- negli altri casi la denominazione, la ragione sociale, la
sede legale, il codice fiscale, leventuale numero
di partita IVA e le generalità complete e residenza del
legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- ubicazione e la delimitazione della parte di suolo
pubblico oggetto della richiesta;
- superficie o lestensione lineare della zona che si
intende occupare;
- durata e i giorni dell'occupazione;
- attività che si intende svolgere sul suolo pubblico, con
gli estremi della relativa autorizzazione - quando
prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al
rilascio;
- descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con
cui si intende realizzare l'occupazione;
- impegno ad osservare le norme legislative e regolamenti
vigenti, e le prescrizioni specifiche dell'atto di
concessione;
- impegno a pagare il tributo determinato nell'atto di
concessione, oltre al rimborso delle spese per un
eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di
un deposito cauzionale (ove previsti);
- dichiarazione di avere preso visione, in ogni sua parte,
del regolamento che ha istituito e disciplinala TOSAP;
- indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso
cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.
La domanda può essere presentata dall'amministratore del
condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.
In presenza di più domande riguardanti la medesima
occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e
protocollo, a condizione che la richiesta sia completa di tutti
gli elementi richiesti.
Non viene accettata la domanda priva degli elementi
indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del
suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di
attività che si intende esercitare.
La domanda può essere presentata direttamente o tramite
raccomandata postale con avviso di ricevimento, salvo altre
modalità di legge.
TARIFFA x Mq. X
PERIODO DI OCCUPAZIONE
La TOSAP è
determinata sulla base della tariffa e della superficie occupata, espressa in
metri quadri o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della frazione
decimale.
La superficie
è quella risultante dalla proiezione al suolo dell’occupazione, anche in caso di
occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo stesso.
Il territorio comunale è articolato in
due categorie, sulla base dell'importanza delle strade in
cui sono comprese le aree oggetto di concessione.
Occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta
per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria
autonoma.
Essa è commisurata alla superficie occupata e si
applica sulla base delle seguenti misure di tariffa per le varie categorie ed
in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche:
a)
1^ Categoria: =
euro 26,33 per mq.
b)
2^ Categoria: = euro 22 per mq.
Occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee la tassa è
commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie
previste dall'art. 19 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle
occupazioni medesime.
La tassa si applica, in relazione alle ore di
occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a)
1^ Categoria: = euro 2,06 per mq.
b)
2^ Categoria: = euro 1,80 per mq.
Il pagamento del
tributo deve essere effettuato mediante versamento sul c/c
postale nr. 12958831 intestato al Comune
di Forino, presso gli uffici postali, compilando in ogni sua parte il bollettino
di conto corrente disponibile presso l'ufficio competente. Il pagamento
preventivo del tributo è condizione per il rilascio dell'atto di concessione.
La TOSAP per le concessioni permanenti è dovuta per anno
solare, indipendentemente dalla data di inizio e termine
dell'occupazione. I successivi pagamenti annuali devono essere
eseguiti entro il 31 gennaio (salvo proroga al primo giorno
lavorativo, in caso la data di scadenza corrisponda ad una
festività), tenendo presente che, se l'importo supera il milione
di lire, il tributo può essere pagato in quattro rate uguali
(gennaio, aprile, luglio ed ottobre), senza l'aggiunta di
interessi.
La TOSAP per le occupazioni temporanee è dovuta per ciascun
giorno di occupazione ed il pagamento deve essere eseguito i prima del rilascio
della concessione.
Il mancato pagamento rende l'occupazione abusiva.
Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediante versamento sul
c/c
postale nr.
12958831 intestato al Comune di Forino, presso gli
uffici postali, compilando in ogni sua parte il bollettino di
conto corrente disponibile presso l'ufficio
competente. Il pagamento preventivo del tributo è condizione per
il rilascio dell'atto di concessione.
La somma dovuta è arrotondata per difetto, se la
frazione non supera 5 centesimi o viceversa, per eccesso.
Modifica,
sospensione e revoca della concessione
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata,
con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse e in qualsiasi momento. L' atto di modifica deve
indicare anche l'ammontare del nuovo tributo, in relazione alla
variazione dell'occupazione.
Il
provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con
l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la
presentazione del ricorso.
Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione
con apposita domanda, conformemente al modello predisposto
d'ufficio.
Rinnovo e disdetta della
concessione
Occupazione permanente
Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Il
titolare della concessione deve inoltrare domanda di rinnovo
almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
Le concessioni annuali possono essere rinnovate con il
pagamento del tributo stabilito per l'anno di riferimento, previa
comunicazione trasmessa dal titolare entro gli stessi termini e a
condizione che l'occupazione resti inalterata.
La disdetta anticipata della concessione deve essere
comunicata per iscritto, direttamente o tramite raccomandata
postale con avviso di ricevimento.
La disdetta libera dal pagamento del canone, relativamente
alle eventuali annualità successive.
Occupazione temporanea
Le concessioni temporanee possono essere rinnovate,
previa domanda presentata dal titolare prima della scadenza o secondo le
particolari modalità previste per la specifica tipologia d'occupazione, a
condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento
previsto del tributo.
La disdetta anticipata della concessione deve essere
comunicata per iscritto, direttamente o tramite raccomandata
postale con avviso di ricevimento.
La disdetta non dà diritto alla restituzione del
tributo
pagato.
Il rinnovo o qualunque nuova domanda di concessione viene
negato sia per gli stessi motivi che provocano la decadenza della
concessione, sia nel caso in cui il richiedente abbia abusi non
rimossi o debiti insoluti.
Decadenza ed estinzione
della concessione
La concessione decade quando:
- non vengono rispettate le prescrizioni
tecnico-amministrative, previa diffida a rimuovere la
violazione;
- non viene effettuato il versamento del tributo dovuto,
quando il ritardo supera i sessanta giorni;
- loccupazione non viene effettuata senza
giustificato motivo;
- l' area concessa viene utilizzata in modo improprio o
diverso da quello previsto dalla concessione.
La dichiarazione di decadenza viene notificata secondo le
procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è
possibile ricorrere e del termine per la presentazione del
ricorso.
La concessione si estingue:
- in caso di morte o sopravvenuta incapacità della persona
fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- in caso di sentenza di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa del concessionario, salvo
autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e
la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni
dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
Obblighi del
concessionario
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme
legislative e i regolamenti vigenti, nonchè le prescrizioni
specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha
l'obbligo di:
-
eseguire a propria cura e spese i lavori di rimozione del
materiale e di ripristino dopo il tempo della
concessione, pena l'intervento d'ufficio con addebito
delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito
cauzionale;
-
versare, entro i termini e le modalità prescritte, il
tributo determinato nell'atto della concessione, con i
successivi aggiornamenti;
-
adempiere agli oneri e alle spese conseguenti all'atto di
concessione.
Sono esenti
dalla tassa:
a)
le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e
loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,
da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)
le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle
bandiere;
c)
le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le
soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d)
le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui
ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione
gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
e)
gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
f)
le occupazioni di aree cimiteriali;
g)
le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia
stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla
sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza
indirizzata al Comune, il rimborso di somme versate e non dovute,
entro tre anni dal giorno del pagamento.
La risposta è data entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda.
La modifica, sospensione o revoca della concessione danno
diritto al rimborso del tributo, senza interessi, in proporzione
al mancato godimento dell'occupazione.
Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può
sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la
violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le
sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla
scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno
dall'omissione
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli
interessi legali
con
maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non
rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul
tributo.
|
Fattispecie
|
Norma violata
(D.Lgs. 507/93)
|
Norma
sanzionatoria
(D.Lgs. 507/93)
|
Sanzione
pecuniaria
|
|
Omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo
superiore a 30 giorni) |
50 |
53, 1° c. |
dal 100% al 200%
del tributo dovuto (minimo € 51,65) (a) (b) |
|
Tardiva
presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30
giorni) |
50 |
13, lett c),
D.lgs. 472/97 |
1/8 del minimo (c) |
|
Presentazione di
infedele dichiarazione o denuncia |
50 |
53, 2° c. |
dal 50% al 100%
della maggiore imposta dovuta (a) (b) |
|
Omesso
pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini
indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)
|
50 |
13, 1° o 2° c.
D.Lgs 471/97 |
30%
dell'imposta non versata (b) |
|
Tardivo
versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) |
50 |
13, lett a),
D.lgs. 472/97 |
3,75%
dell'imposta non versata (c) |
|
Tardivo
versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) |
50 |
13, lett b),
D.lgs. 472/97 |
6% dell'imposta non versata (c) |
| |
|
(a) La
sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo e della sanzione
(b) Sulle
somme dovute per imposta si applicano gli interessi;
(c)
ricorrendo al
ravvedimento operoso
|
