COMUNE DI FORINO
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TARSU
ATTI COMUNALI:  

GUIDA ALL'ADEMPIMENTO

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 
 

REGOLAMENTO

TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2008

UFFICIO COMPETENTE

 

Chi deve pagare   Come si paga   Sanzioni  
Quando presentare la dichiarazione Esenzioni Ricorsi  
Quanto si deve pagare Rimborsi Vicende della concessione  
Quando si deve pagare Ravvedimento    
       

 

 

 

 

 

RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro  un anno dall'omissione
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul tributo.

 

 

SANZIONI

 

 

 

Fattispecie

 

Norma violata

(D.Lgs. 507/93)

 

Norma sanzionatoria

(D.Lgs. 507/93)

 

Sanzione pecuniaria

 

Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo superiore a 30 giorni)

70

76, 1° c.

dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo €  51,65)  (a) (b)

Tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30 giorni)

70

13, lett c), D.lgs. 472/97

1/8 del minimo (c)

Presentazione di infedele dichiarazione o denuncia 

70

76, 2° c.

dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (a) (b)

Omesso pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)  50 13, 1° o 2° c. D.Lgs 471/97 30%  dell'imposta non versata (b)
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) 50 13, lett a), D.lgs. 472/97 3,75% dell'imposta non versata (c)
Tardivo versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) 50 13, lett b), D.lgs. 472/97 6% dell'imposta non versata (c)
 

 (a) La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione

 (b) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi;

 (c) ricorrendo al ravvedimento operoso