COMUNE DI FORINO
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
ATTI COMUNALI:   

GUIDA ALL'ADEMPIMENTO

  NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO

TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2008

UFFICIO COMPETENTE

 

 

Chi deve pagare   Come si paga   Sanzioni  
Quando presentare la dichiarazione Esenzioni

Ricorsi

 
Quanto si deve pagare Rimborsi    
Quando si deve pagare Ravvedimento    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI DEVE PAGARE

Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

 

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo  e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita  dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di  riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione   entro il medesimo termine.
 

 

QUANTO SI DEVE PAGARE

Parte I - Pubblicità Ordinaria:

(art 12 D. L.vo 507193 - art. 17 Regolamento)

 

Pubblicità ordinaria in categoria normale

per anno solare, per mq  ……………………………………………………………€ 8,26

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazioni) per mq………….....:…€.. 0,83

 

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale

per anno solare, per mq…………………………………………………………….€.16,53

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq……………. .. € 1,65

 

Parte I I - Pubblicità effettuata con veicoli in genere:

(ad. 13 D. L.vo 507/93 - art 17 Regolamento)

 

Pubblicità-effettuate all’ interno dei veicoli

per anno solare per mq…………………………………………………………….€.8,26


per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq……………€.0,83

 

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (per superfici tra mq. 5.50 e mq. 8.50)

per anno solare per mq……………………………………………………………€ 12,39

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq…………. € 1, 24

 

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (per superfici superiori a mq.8.50)

per anno solare per mq……………………………………………………………€ 16,53
per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq……………€ 1,65

 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’interno dei veicoli

per anno solare per mq……………………………………………………………€ 16,53
per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq………….€ 1,65


Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli
per anno solare per mq………………………………………………………….€ 33,05
per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq………..€ 3,31

 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli per superfici comprese tra mq. 5.50 e mq. 8.50

per anno solare per mq…………………………………………………………..€ 49,58

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq………...€ 4,96

 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli per superfici superiori a mq. 8.50

per anno solare per mq…………………………………………………………..€ 66,11

 

per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq.................€ .6,61

 

Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario

per giorno o frazione e per persona impiegata………………………………………€ 2,07

 

Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corso nel Comune.

Le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà.

 

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto da Comune la licenza di esercizio.

Le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti.

 

Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune.

Le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti

 

Parte III - Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell’Azienda

Tariffa unica Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg,,

per unità con rimorchio …………………………………………………………… € 74,37

 

Autoveicoli di portata iìtferioreta a 3000 kg
per unità con rimorchio ……………………………………………………….…….€ 49,58

 

Motocarri e motocarrozzette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie

per unità per mq. con rimorchio …………………………………………………..€.24,79

L’imposta è dovuta per anno solare al Comune perché vi ha sede l’impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell’impresa medesima che alla data del 1 gennaio di ogni anno o a quella successiva dì immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell’indirizzo e dell’oggetto dell’attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e perché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0,50

 

Parte IV - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(art. 14 D.L.vo 507193)

 

Pubblicità effettuata per conto altrui

per anno solare, per mq…………………………………………………………….€ 33,05
per periodi non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione} per mq………......…   € 3,31
                                                                                                                                            

Pubblicità effettuata per conto dell’impresa
                                                                                                                                            

per anno solare, per mq……………………………………………………………€ 16,53
per periodi non superiori a tre mesi(per ogni mese o frazione) per mq……………......€ 1,65

 

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche

tariffa unica-     Per ogni giorno………………………………………………………€ 2,07
tariffa unica      per ogni giorno successivo ai 30 gg. Iniziali…………………..……....€  1,03

L’imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

 

Parte V - Pubblicità varia

 (art. 1511. L.vo 507/93)

Pubblicità effettuata con striscioni

­per ogni periodo di gg. 15 o frazione, per mq.  Lit……………………………………€ 8,26

 

Pubblicità effettuata da aereomobili- mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci dì manifestini o di oggetti

per ogni giorno o frazione…………………………………………………………€.49,58
 

Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili
per ogni giorno o frazione………………………………………………………….€ 24,79

 

Pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzioni di manifestini od altro, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari

 per ogni giorno o frazione, per persona…………………………………………… € 2,07

 L’imposta è applicata indipendentemente dalla misura- dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito

 

Pubblicità sonora effettuata cioè a meno di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici

per ogni giorno o frazione per ciascun punto………………………………………€.6,20

  

Parte VI - Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette

(art. 12, comma 3 del D. Lvo 507/93)

 Aflìssione anche per conto altrui, dì manifesti e simili da parte degli interessati in spazi all’ uopo destinate.

 L’imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell’impianto utilizzato con la tariffa per la pubblicità ordinaria

 per anno solare, per mq……………………………………………………………..€ 8,26

per periodo non superiori a tre mesi (per ogni mese o frazione) per mq………….....€ 0,83

 

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
   a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
   religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici,  religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

 

 

QUANDO SI DEVE PAGARE

Il pagamento del tributo è effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa se rateizzato.

 

COME SI PAGA

 

Il pagamento del tributo deve essere effettuato mediante versamento sul c/c postale nr. 12958831 intestato al Comune di Forino, presso gli uffici postali, compilando in ogni sua parte il bollettino di conto corrente disponibile presso l'ufficio competente.

La somma dovuta è arrotondata per difetto, se la frazione non supera 5 centesimi o viceversa, per eccesso.

 

 

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:
   a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
   all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
   ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
   complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di  ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
   punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita',                   
   che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli   immobili sui quali 
   sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
   si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
   delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi  ove si effettua la vendita;
   e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata
   dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno  delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte
   in cui contengano informazioni relative alle modalita' di  effettuazione del servizio;
   f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.
   13;
   g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo  Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
   che non persegua scopo di lucro;
   i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le
   dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
l)   Le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività commerciale e di produzione di beni e servizi (insegne d'esercizio) per la superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (novità normativa introdotta a partire dall'anno 2002 dall'art 2 bis Legge n. 75/2002 pubblicata in G.U. n. 97 del 26.4.2002);

 

RIMBORSI

I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza indirizzata al Comune, il rimborso di somme versate e non dovute, entro due anni dal giorno del versamento o dall'avvenuto accertamento del diritto al rimborso.
La risposta è data entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro  un anno dall'omissione
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul tributo.

 

SANZIONI

Violazione in materia di imposta comunale sulla pubblicità

(d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

 

Fattispecie

 

Norma violata

(D.Lgs. 507/93)

 

Norma sanzionatoria

(D.Lgs. 507/93)

 

Sanzione pecuniaria

 

Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo superiore a 30 giorni)

8

23, 1° c.

dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo €  51,65)  (a) (b)

Tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30 giorni)

8

13, lett c), D.lgs. 472/97

1/8 del minimo (c)

Presentazione di infedele dichiarazione o denuncia 

8

23, 2° c.

dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (a) (b)

Omesso pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)  9 13, 1° o 2° c., D.lgs. 471/97 30%  dell'imposta non versata (b)
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) 9 13, lett a), D.lgs. 472/97 3,75% dell'imposta non versata (c)
Tardivo versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) 9 13, lett b), D.lgs. 472/97 6% dell'imposta non versata (c)
Violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune _ 24, 2° c.

103,29 min.

1032,91 max  (d)

violazione delle norme contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impanti _ 24, 2° c.

103,29 min.

1032,91 max  (d)

 

 (a) La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione

 (b) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi;

 (c) ricorrendo al ravvedimento operoso    

(d) Il comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.