SOSPENSIONI AUMENTI ADDIZIONALI IRPEF

 

Il comma 21 della legge finanziaria 2004 sospende fino al 31 dicembre 2004 gli effetti degli aumenti - eventualmente deliberati - delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni, nonché la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. In pratica, per l’anno 2004, anche in presenza di delibera (comunale o regionale) che elevi le rispettive aliquote, non potrà esserci un maggior prelievo fiscale ai fini delle addizionali all’Irpef e dell’Irap. Gli effetti degli aumenti decorreranno dal 2005.

Con la circolare n. 1/DPF del 11 febbraio 2003 il ministero delle finanze ha chiarito  che non può essere riconosciuta efficacia alla deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2003 (nonché 2004), in quanto, seppure sussiste una differenza terminologica tra “aumento” ed “istituzione”,detti vocaboli non possono essere avulsi dalla ratio che ha guidato la manovra del legislatore attuata con la legge finanziaria, che è stata caratterizzata dall’esplicito intento di non elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti. Conseguentemente, possono considerarsi efficaci esclusivamente le deliberazioni che siano confermative delle aliquote in vigore e non quelle con le quali l’ente locale istituisce la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale all’Irpef.

Infine, viene precisato che sono del tutto escluse dal meccanismo sospensivo in esame le deliberazioni con le quali l’ente locale diminuisce la misura dell’aliquota deliberata poichè l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, ne limita l’applicazione ai soli aumenti.

 

Addizionale comunale all'IRPEF: Modificazioni introdotte dall'art. 3 della L. n. 269 del 27.12.2002: Circ n.1 DPF del m 11.02.2003