Legge 28 settembre 1998, n. 337
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998
Art. 1.
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica,
ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione
della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali
entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a
riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi
enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma
di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante
sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per
azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di
lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità
ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso
connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie
e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e
ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle
concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino
il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della
funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito
dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a
ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi
della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle
finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme
successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure
concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura
di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si
procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a
ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su
conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche
nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione,
secondo modalità che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non
tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un
determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di
so pra dei quali si puó procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto
dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili
e beni mobili registrati;
6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni,
all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore,
con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle
informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di
utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure
esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati
fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche
uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili
contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di
servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
conseguire risultati di piú efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica
degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento
dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di
discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a
ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione
automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano
richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate
dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti
impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a
cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere
effettuate in virtú dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo
percentuali non inferiori all'1 per cento né superiori al 5 per cento correlate
al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di
rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali,
mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000
miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità
generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e
quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione
dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari,
anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse
dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per
l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione
delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista
dall'articolo 20, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non
inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della
riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano
un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione
nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al
netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei princípi di economicità
di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e
delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle
concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente
dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi
che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere
priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di
riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario
governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di
rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione
commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente
concessionario o commissario;
t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di
esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure
civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo
separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare
svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi
emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati
ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per
la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i
commissari, di costituire società per azioni di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti
concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del
risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente,
tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori
costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina
della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera
e) ; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il
servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura
prevista dalla lettera d) .
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