DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n.37
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a)e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337.
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-02-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed
in particolare le lettere a), nella parte in cui prevede che i
versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai
concessionari, e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non
riscosso per riscosso;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Versamenti mediante delega al concessionario
1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.
2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.




Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della
legge 28 settembre 1998, n. 337, recante: "Delega al
Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione":
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni volte al riordino della disciplina della
riscossione e del rapporto con i concessionari e con i
commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione, al fine di conseguire un miglioramento
dei risultati della riscossione mediante ruolo e di
rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei
concessionari e dei commissari stessi, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai concessionari della riscossione mediante
ruolo delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli enti pubblici, anche
previdenziali, e previsione della facolta', per i
contribuenti, di effettuare il versamento diretto di
tali entrate anche mediante delega ai concessionari
stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le
societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare
mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni
forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come
riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di
riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale
interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di
affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di
tale servizio e di compiti ad esso connessi o
complementari indirizzati anche al supporto delle
attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli
enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione
delle modalita' di determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni, con estensione almeno
provinciale, secondo modalita' che assicurino il
conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e
dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.
Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati
alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse,
alla tempestivita' della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati
dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione
socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione
di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e
semplificazione della procedura di formazione degli
stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non
si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle
somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o
senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente,
ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
esecuzione anche nel rispetto del principio della
collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo
modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di
pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per
i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo'
procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto
dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul
bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di
vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non
procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
mediante accesso alla casa di abitazione del debitore,
con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune
cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione
delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle
procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare
sistemi informativi collegati fra loro e con quelli
dell'amministrazione finanziaria e procedure
informatiche uniformi per l'espletamento degli
adempimenti amministrativocontabili contemplati dalla
legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura
informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto
volti a favorire la nuova disciplina della riscossione
ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica
gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica
degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa
sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al
riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a
ruolo, con previsione di meccanismi di discarico
automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la
definizione automatica, per i concessionari ed i
commissari governativi che ne facciano richiesta, delle
domande di rimborso e di discarico per inesigibilita'
presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e
giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e
non ancora esaminate, per le quote di rimborso non
superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il
rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in
virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso,
secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne'
superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra
l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di
rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di
Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi
complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le
proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della
normativa di contabilita' generale dello Stato, dei
criteri e delle procedure di contabilizzazione e
quietanziamento delle somme riscosse dai
concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di
strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a
carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne
l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli
omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi
necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali
nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi
di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione,
di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle
funzioni di ufficiale della riscossione da parte di
dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
personale delle societa' concessionarie della riscossione,
dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio di riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti,
l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve
legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di
economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la
continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
societa' concessionarie della riscossione dei tributi e
delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui,
alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di
riscossione venga esercitato direttamente dall'ente
locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine
dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il
servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle
assunzioni di personale adibito alle medesime attivita'
di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata
dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente
delegato alla riscossione, con previsione di rimborso
delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante
la gestione commissariale, di norma entro i limiti
determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa'
concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche;
tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate
in modo separato da quelle della riscossione dei
tributi, senza incidere sul regolare svolgimento
dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate
dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti
pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge con
quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge ai
rapporti concessori e commissariali in atto per la
residua durata del periodo di gestione, con facolta', per
i concessionari ed i commissari, di costituire societa'
per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a
tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione,
per i primi due anni successivi alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di
salvaguardia del risultato economico delle singole
gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto
dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e
dei minori costi di gestione derivanti, entrambi,
dall'applicazione della nuova disciplina della
riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di
cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui
sia gia' affidato in concessione il servizio di
riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del
capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d)".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
Nota all'art. 1:
- Il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, gia' citato nelle premesse, reca le
disposizioni in materia di riscossione.

Art. 2.
Eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso
1. E' abrogato l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti.





Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti
pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4
ottobre 1986, n. 657", cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto:
"Art. 32 (Obblighi generali). - 1. Il concessionario e'
tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del
presente decreto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare
di cui all'art. 9, comma 1, le istruzioni impartite dal
servizio centrale per assicurare la regolarita' della
gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di
funzionamento degli sportelli di riscossione
nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli
sportelli saranno stabiliti nel disciplinare.
3. (Abrogato).
4. Il concessionario deve presentare la cauzione nelle
forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il
concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti
stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui
all'art. 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche'
le altre incombenze demandate al tesoriere da norme
legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la
riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per
legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in
base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore
della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti
destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a
tutti gli effetti di legge".

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto