COMUNE DI FORINO  UFFICIO

TRIBUTI

Tel. 0825 761228 Fax. 0825 762592   tributi@comune.forino.av.it
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ATTI COMUNALI

  • REGOLAMENTO
  • ALIQUOTA APPLICATA PER L'ANNO 2007  

  • 6,75 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione della abitazione principale e sue pertinenze

  • 6,50 per mille: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze 

  • DETRAZIONE PRIMA CASA: ¤. 103,29
  • IL COMUNE NON HA SOSTITUITO L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE CON LA COMUNICAZIONE
  • PARTICELLE MONTANE
  • VALORE AREE FABBRICABILI
  • Ufficio competente

 

MODULISTICA

 
 
 
 

GUIDA ALL'ICI

Chi deve pagare

Quando presentare la dichiarazione

Quanto si deve pagare

Quando si deve pagare

Come si paga

Riduzioni

Esenzioni

Rimborsi

Ricorsi

Ravvedimento

Esempi

Sanzioni

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI OPPURE RETTIFICARE I DATI PER LA BOLLETTAZIONE E' POSSIBILE INVIARE UNA E-MAIL ALL'INDIRIZZO ICI@COMUNE.FORINO.AV.IT

 

L'IMPOSTA DEVE ESSERE PAGATA:

  • da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (titolari di usufrutto, uso, abitazione, diritto di enfiteusi e di superficie);

  • dai concessionari delle aree demaniali;

  • dai locatari in locazione finanziaria (leasing).

I soggetti che utilizzano gli immobili in forza di contratti di locazione, affitto o di comodato sono quindi estranei agli obblighi tributari ICI.

 

 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA entro  i termini previsti per la dichiarazione dei redditi  solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:

per gli immobili trasferiti nell'anno;

per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti ( o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;

per gli immobili sui quali è stato costituito ( o estinto) un diritto reale di godimento:

per gli immobili che hanno perso ( o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;

per gli immobili che hanno cambiato le caratteristiche ( ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato)

LA DICHIARAZIONE NON DEVE ESSERE PRESENTATA:

  • da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno precedente;

  • da immobili che sono esenti o esclusi dall'ICI;

  • per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale

PER GLI IMMOBILI INCLUSI NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. l'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili 8art. 15, comma 2, L. 383/2001)

 Istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione: decreto 22.04.04

 

 

L'IMPOSTA SI DETERMINA: applicando alla base imponibile, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile.

IMPOSTA (ICI)= BASE IMPONIBILE x ALIQUOTA

 

BASE IMPONIBILE ICI: occorre distinguere se si tratta di A) fabbricati, B) aree fabbricabili, c) terreni agricoli

A) fabbricati

 

RENDITA

 

COEFF.

   

CLASSE

BASE IMPONIBILE ICI FABBRICATI = Rendita risultante in catasto al 1° gennaio c.a. aumentata dal coefficiente di rivalutazione del 5%

X

100
  • abitazioni (classe A)
  • alloggi collettivi - colleggi , convitti - (classe B)
  • fabbricati a destinazione varia - magazzini,
    dfepositi, laboratori(classe C)
50
  • uffici e studi privati (classe A/10)
  • alberghi, teatri e banche (classe D)
34
  • negozi e botteghe (classe C/1)

 

B) aree fabbricabili

BASE IMPONIBILE ICI AREE FABBRICABILI= valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta

 

c) terreni agricoli

 

RENDITA

 

COEFF.

BASE IMPONIBILE ICI TERRENI AGRICOLI = reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio c.a. aumentata dal coefficiente di rivalutazione del 25% X 75

 

CASI PARTICOLARI:

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

Non è dovuto alcun pagamento se l'ICI  complessivamente dovuta per l’anno 2007 è inferiore ad  ¤ 12,00.

 

 

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali:

  • la prima rata (acconto), entro il 16 giugno;

  • la seconda rata, entro il 16 dicembre

 

CASI PARTICOLARI:

E' facoltà del contribuente versare l'imposta dovuta per l'intero anno, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto.

 

 

MODALITÀ DI VERSAMENTO

§         C/C POSTALE  N° 72075484 INTESTATO A  “COMUNE DI FORINO –ICI- SERVIZIO TESORERIA

A MEZZO BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO CHE SARA’ RECAPITATO PRESSO IL PROPRIO   DOMICILIO

oppure a mezzo modello F24

COLORO CHE NON RICEVONO IL BOLLETTINO POSSONO RITIRARLO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OPPURE RICHIEDERLO TRAMITE E-MAIL ALL'INDIRIZZO ICI@COMUNE.FORINO.AV.IT

CASI PARTICOLARI:

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.

Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito, cioè sulla prima rata. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamenti in conto corrente (D.M. 4 marzo 1995)

 

RIDUZIONI E DETRAZIONI

50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, ¤. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; il trattamento si estende alle pertinenze.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 


Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche` dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita` montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita` sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche` compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprieta` della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e` prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita` assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita` predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita` assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche` delle attivita` di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

 

Il rimborso delle somme versate e non dovute, può esser richiesto entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e` stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14.

 


Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno a cui si riferisce.
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul tributo.

Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

 Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto, avendo cura di barrare la casella "ravvedimento" e indicando nello spazio riservato alle singole voci ("terreni agricoli", "aree  fabbricabili", "abitazione principale", e "altri fabbricati") solo l'imposta non pagata, mentre il versamento sarà comprensivo di sanzioni ed interessi.  

 

 

Fattispecie

 

Norma violata

(D.Lgs. 504/92)

 

Norma sanzionatoria

(D.Lgs. 504/92)

 

Sanzione pecuniaria

 

Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo superiore a 30 giorni)

10

14, 1° c.

dal 100% al 200% del tributo dovuto (minimo ¤  51,65)  (a) (b)

tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30 giorni)

10

13, lett c), D.lgs. 472/97

1/8 del minimo (c)

Presentazione di infedele dichiarazione o denuncia 

10

14, 2° c.

dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (a) (b)

Omesso pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)  10 13, 1° o 2° c., D.lgs. 471/97 30%  dell'imposta non versata (b)
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) 10 13, lett a), D.lgs. 472/97 3,75% dell'imposta non versata (c)
Tardivo versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) 10 13, lett b), D.lgs. 472/97 6% dell'imposta non versata (c)

 

(a) La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione

 (b) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi;

 (c) ricorrendo al ravvedimento operoso    

 

 

 

 

 
 
 

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA