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L'IMPOSTA DEVE ESSERE PAGATA:
da tutti coloro che possiedono
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, oppure come titolari di diritti reali di
godimento (titolari di usufrutto, uso, abitazione,
diritto di enfiteusi e di superficie);
dai concessionari delle aree demaniali;
dai locatari in locazione finanziaria
(leasing).
I soggetti che utilizzano gli immobili in forza
di contratti di locazione, affitto o di comodato sono quindi
estranei agli obblighi tributari ICI.
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA
entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi solo per gli immobili per i quali si
sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:
per gli immobili trasferiti nell'anno;
per gli immobili che nel corso dell'anno sono
stati adibiti ( o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione
principale;
per gli immobili sui quali è stato costituito (
o estinto) un diritto reale di godimento:
per gli immobili che hanno perso ( o acquistato)
il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
per gli immobili che hanno cambiato le
caratteristiche ( ad esempio un terreno agricolo divenuto area
fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata
la costruzione del fabbricato)
LA DICHIARAZIONE NON DEVE ESSERE
PRESENTATA:
da coloro che possiedono immobili per i
quali non si sono avute variazioni nel corso dell'anno precedente;
da immobili che sono esenti o esclusi
dall'ICI;
per i fabbricati per i quali l'unica
variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento
della rendita catastale
PER GLI IMMOBILI INCLUSI NELLA DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la
dichiarazione ai fini ICI. l'ufficio presso il quale è presentata la
dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili 8art. 15, comma 2, L. 383/2001)
Istruzioni ministeriali per
la compilazione della dichiarazione: decreto 22.04.04
L'IMPOSTA SI DETERMINA:
applicando alla base imponibile, l'aliquota stabilita dal Comune
ove è ubicato l'immobile.
| IMPOSTA
(ICI)= |
BASE
IMPONIBILE |
x |
ALIQUOTA
|
BASE IMPONIBILE ICI: occorre distinguere se si tratta di A) fabbricati, B)
aree fabbricabili, c) terreni agricoli
A) fabbricati
| |
RENDITA |
|
COEFF. |
|
|
CLASSE |
| BASE
IMPONIBILE ICI FABBRICATI = |
Rendita
risultante in catasto al 1° gennaio c.a. aumentata dal
coefficiente di rivalutazione del 5% |
X
|
| 100 |
- abitazioni (classe A)
- alloggi collettivi -
colleggi , convitti - (classe B)
- fabbricati a destinazione
varia - magazzini,
dfepositi, laboratori(classe C)
|
| 50
|
- uffici e studi privati
(classe A/10)
- alberghi, teatri e banche
(classe D)
|
| 34 |
- negozi e botteghe (classe
C/1)
|
|
B) aree fabbricabili
| BASE
IMPONIBILE ICI AREE FABBRICABILI=
|
valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui
si riferisce l'imposta |
c) terreni agricoli
| |
RENDITA
|
|
COEFF.
|
| BASE
IMPONIBILE ICI TERRENI
AGRICOLI =
|
reddito
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio c.a.
aumentata dal coefficiente di rivalutazione del 25% |
X |
75 |
CASI PARTICOLARI:
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei
mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per
intero.
Non è dovuto alcun pagamento se l'ICI
complessivamente
dovuta per l’anno 2007 è inferiore ad ¤ 12,00.
Il versamento dell'imposta complessivamente
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali:
la prima rata (acconto), entro il 16
giugno;
la seconda rata, entro il 16
dicembre
CASI PARTICOLARI:
E' facoltà del contribuente versare l'imposta
dovuta per l'intero anno, in un'unica soluzione, entro il termine
previsto per l'acconto.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
§
C/C POSTALE N° 72075484
INTESTATO A “COMUNE DI FORINO –ICI-
SERVIZIO TESORERIA”
A MEZZO BOLLETTINO POSTALE PRESTAMPATO CHE
SARA’ RECAPITATO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
oppure a mezzo
modello F24
COLORO CHE NON RICEVONO IL BOLLETTINO POSSONO
RITIRARLO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI OPPURE RICHIEDERLO TRAMITE E-MAIL
ALL'INDIRIZZO ICI@COMUNE.FORINO.AV.IT
CASI PARTICOLARI:
Se il contribuente possiede più immobili situati
nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento.
Se gli immobili sono situati in Comuni diversi,
deve effettuare un versamento per ogni Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello
Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per
l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con
applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento
è stato differito, cioè sulla prima rata. Questi contribuenti possono versare l'imposta
direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia
internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamenti in
conto corrente (D.M. 4 marzo 1995)
50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, ¤. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione; il trattamento si estende alle pertinenze.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, nonche` dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle
comunita` montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita`
sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome
di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili
nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche` compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta` della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e` prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati
alle attivita` assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attivita` predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita`
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche` delle attivita` di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Il rimborso delle somme versate e non dovute,
può esser richiesto entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui e` stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al
contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel
comma 5 dell'articolo 14.
Il contribuente che non avesse provveduto, alla scadenza delle rate al versamento di quanto dovuto, può
sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, la
violazione commessa mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le
sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla
scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione per l'anno a cui si riferisce.
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli
interessi legali
con
maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non
rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, calcolati soltanto sul
tributo.
Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed
interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino
postale appositamente predisposto, avendo cura di barrare la casella
"ravvedimento" e indicando nello spazio riservato alle singole voci ("terreni
agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", e "altri
fabbricati") solo l'imposta non pagata, mentre il versamento sarà comprensivo di
sanzioni ed interessi.
|
Fattispecie
|
Norma violata
(D.Lgs. 504/92)
|
Norma
sanzionatoria
(D.Lgs. 504/92)
|
Sanzione
pecuniaria
|
|
Omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo
superiore a 30 giorni) |
10 |
14, 1° c. |
dal 100% al 200%
del tributo dovuto (minimo ¤ 51,65) (a) (b) |
|
tardiva
presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30
giorni) |
10 |
13, lett c),
D.lgs. 472/97 |
1/8 del minimo (c) |
|
Presentazione di
infedele dichiarazione o denuncia |
10 |
14, 2° c. |
dal 50% al 100%
della maggiore imposta dovuta (a) (b) |
|
Omesso
pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini
indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento)
|
10 |
13, 1° o 2° c.,
D.lgs. 471/97 |
30%
dell'imposta non versata (b) |
|
Tardivo
versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni) |
10 |
13, lett a),
D.lgs. 472/97 |
3,75%
dell'imposta non versata (c) |
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Tardivo
versamento dell'imposta (entro un anno dall'omissione o dall'errore) |
10 |
13, lett b),
D.lgs. 472/97 |
6% dell'imposta non versata (c) |
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(a) La sanzione è
ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del
tributo e della sanzione
(b) Sulle
somme dovute per imposta si applicano gli interessi;
(c)
ricorrendo al
ravvedimento operoso
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