DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23/03/1998 N. 139.
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 108 del 12 maggio 1998
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero delle finanze: Circ. 9 febbraio 2000, n. 18/T; Circ. 20 marzo 2000, n. 50/E.
vedi anche la circolare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta, la
revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visti i commi 1 e 3
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano
rispettivamente la costituzione del catasto dei fabbricati e i criteri di
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
Visto l'articolo 3, comma 154,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri,
nonché delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la
conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre
1938, n. 2153;
Visto il regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 2 della legge
5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dell'agriturismo;
Vista la legge 31 gennaio
1994, n. 97, che reca nuove disposizioni per le zone montane;
Visto il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27
agosto 1969, che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;
Visto il decreto del Ministro
delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del
Dipartimento del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 1993;
Visto l'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi,
nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio
1998;
Visto il parere della
Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro
delle finanze;
E M A NA
il seguente
regolamento:
Art. 1. Norme per
l'accatastamento
1. Per l'accatastamento delle
nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'articolo
2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.
2. Per l'accatastamento delle
nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralita di cui all'articolo 2, ovvero
delle costruzioni gia censite al catasto terreni per le quali non sussistono i
suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del
catasto edilizio urbano.
3. Ai fini inventariali, le
unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di
variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali
costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono
censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei
quadri di qualificazione vigenti n ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali
all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle
destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale
"D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel
caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non
consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella
per la quale furono originariamente costruite.
6. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 5 si applicano fino all'entrata in vigore delle nuove discipline
per la costituzione del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1,
del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e per la qualificazione, classificazione e
classamento delle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 154, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2. Criteri di
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali
1. L'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge
26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:
"3. Ai fini del riconoscimento
della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) il fabbricato deve essere
posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno, owero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che
ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e asservito o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da
soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere
utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di
un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in
zone di montagna;
c) il terreno cui il
fabbricato e asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri
quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari
derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla meta del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire
in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto
del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione
ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero
dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
e) i fabbricati ad uso
abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
alle attività
agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all'agriturismo.".
Art. 3. Rilevanza dei
criteri di accatastamento e di ruralità
1. Le disposizioni di cui al
presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.
Art. 4. Norma finale
1. Le disposizioni del
presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi
dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci,
qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle
regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione
delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sera inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.