Sono invece dovute le tasse ipotecarie, nella misura di 50.000 lire per
ciascuna Conser-
vatoria territorialmente competente, in considerazione proprio della
loro natura di tasse,
ossia di tributi applicati quale corrispettivo di un servizio reso, e
non di imposte.
2.2. Presupposti oggettivi
L'oggetto delle sopra descritte agevolazioni è costituito dai fondi
rustici trasferiti tramite
successione o donazione.
Peraltro, giova premettere che questo nuovo regime agevolativo,
riservato all'imprenditoria
agricola giovanile, si affianca al già esistente regime concernente la
riduzione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 25, comma 3, del testo
unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs.
31 ottobre
1990, n. 346, che recita: " Se
nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le
costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art.
39 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devoluti al coniuge, a
parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo propor-
zionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro
valore complessivo
non superiore a lire duecentomilioni."
La disposizione in esame (art. 14 della legge n.
441 del 1998), a differenza di quanto pre-
visto nel suddetto comma 3 dell'art. 25 del testo unico dell'imposta
sulle successioni e do-
nazioni, non fa alcun riferimento espresso alle costruzioni rurali.
A tale riguardo, appare opportuno precisare che, in conformità
all'indirizzo a suo tempo
espresso dalla ex Direzione generale delle tasse ed imposte indirette
sugli affari, con la ri-
soluzione ministeriale n. 301308 del
18 novembre 1987 in merito ai criteri di valutazione
dei fabbricati rurali e al recente parere formulato dalla Direzione
centrale del Catasto, dei
Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri
Immobiliari del Dipartimento
del territorio, con nota prot. n.
C2/31047 del 18 giugno 1999, nonché in riferimento alle di-
rettive impartite con circolare n.
50/E del 20
marzo 2000, anche
le costruzioni rurali pos-
sono godere del regime agevolato, sempreché le medesime siano
strumentalmente fun-
zionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo
stesso, conservando
tutti i requisiti di costruzioni rurali.
Infatti, secondo il sopra richiamato parere espresso dal Dipartimento
del territorio, la re-
cente normativa (art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito con modifi-
cazioni nella legge 26 febbraio 1994, n.
133, e art. 9, comma 3, della citata legge, come
sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo
1998, n. 139) ha rivisitato i criteri per
l'accatasta-
mento dei fabbricati per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali, senza peraltro mutare
la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della
redditività facente ca-
po alle costruzioni rurali asservite.
È stato evidenziato, altresì, che il regolamento adottato con il D.M. 2
gennaio 1998 n. 28,
del Ministro delle finanze, prevede
il censimento al catasto edilizio urbano - che assumerà
la denominazione di catasto dei fabbricati - anche di costruzioni (ad
uso abitativo o diver-
so) strumentali all'esercizio dell'attività produttiva agricola, nonché
l'attribuzione di una
specifica rendita catastale.
Peraltro, è stato precisato che detta rendita diventa incidente ai fini
fiscali solo nel caso in
cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità
di cui all'art. 2 del
D.P.R. n. 139 del 1998; in caso
diverso, il reddito attribuito al fabbricato rurale deve inten-