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COMUNE DI _____ |
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Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali |
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI- CAPO I
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di
applicazione del contratto
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI - CAPO I
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa a livello di ente
Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
Art. 6 Contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello territoriale
Art. 7 Informazione
Art. 8 Concertazione
CAPO II - I soggetti sindacali.
Art. 9 Soggetti sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 10 Composizione delle delegazioni
CAPO III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 Clausole di raffreddamento
PARTE SECONDA
TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 12 Incrementi tabellari
Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 14 Lavoro straordinario
Art. 15 Risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività
Art. 16 Norme programmatiche
Art. 17 Utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 18 Collegamento tra produttività ed
incentivi
Art.19 Finanziamento degli oneri di prima
attuazione
Art. 20 Disposizioni particolari per il
personale incaricato delle funzioni dellarea delle
posizioni organizzative
Art. 21 Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento
economico
TITOLO V
Art. 22 Riduzione di orario
Art. 23 Sviluppo delle attività formative
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 24 Norma di rinvio
Art. 25 Monitoraggio e verifiche
Art. 26 Disposizioni transitorie e particolari
Art. 27 Norma di collegamento alla
legislazione regionale
Art. 28 Disapplicazioni
Nota generale: ove riportato "CCNL stipulato in data 31.3.1999", si fa riferimento al "CCNL per la revisione dellOrdinamento professionale"
PARTE PRIMA |
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| ART. 1 | Campo di applicazione | ||||||||||||||||||||
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Note: (1)
Art.5
dellAccordo quadro sulla definizione dei comparti
del 2 giugno 1998, "Comparto del personale delle
regioni e delle autonomie locali": Il comparto di
contrattazione collettiva di cui allart.2, comma 1,
lettera c), comprende il personale dipendente: |
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| ART. 2 | Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto | ||||||||||||||||||||
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Note:
(1) Accordo
sul costo del lavoro Protocollo sulla politica dei
redditi e delloccupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
"Indennità di vacanza contrattuale": Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. Limporto di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dellinflazione programmata. Dalla decorrenza dellaccordo di rinnovo del contratto lidentità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. (2) Art. 51 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n°29:, "Procedimento di contrattazione collettiva": 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una
attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti
al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti
riguardanti la compatibilità con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale. Art. 52 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica. 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica quantifica, in coerenza con i parametri
previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio
di cui allart.1-bis della legge 5 agosto 1978,
n.468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui allart.45,
comma 4. 1 bis. Per le altre pubbliche amministrazioni
gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei rispettivi
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1. (la parte in corsivo è stata modificata con
D.Lgs.387/98) 2. I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la quantificazione
degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. 3. La spesa posta a carico del bilancio dello
Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a
ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore
dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a
copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni
diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri
enti in cui si applica il presente decreto legislativo,
lautorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con
cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione
dei mezzi di copertura. (la parte in corsivo è
stata aggiunta con D.Lgs.387/98) |
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| Titolo II - RELAZIONI SINDACALI - CAPO I | |||||||||||||||||||||
| ART. 3 | Obiettivi e strumenti | ||||||||||||||||||||
| 1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'esigenza di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla
collettività, con l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dellart. 13 del CCNL del 6.7.1995(1); d) concertazione ed informazione. |
Nota: (1) Art.13
del CCNL del 6.7.1995 "Interpretazione autentica dei
contratti": 1. In attuazione dell'art. 53
del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola
controversa. |
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| ART. 4 | Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente | ||||||||||||||||||||
1. In ciascun
ente, le parti stipulano il contratto collettivo
decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui
allart. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita
dallart.17.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dallart. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.1999. 4. Fermi restando i principi dellautonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dallart.3, comma 1, decorsi trenta giorni dallinizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m). 5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dallart. 15, comma 5, e dallart. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. |
Note: (1)
Art.28
del DPR 19 novembre 1993, n°333, "Pari
opportunità": 1. I comitati per le pari
opportunità, di cui allart.7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.268, ove
non ancora costituiti, devono essere insediati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Gli Enti assicurano mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei per il loro funzionamento.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui allart.7 del DPR 13 maggio 1987, n.268. (2) Art. 35 Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, "Eccedenze di personale e mobilità collettiva": 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5. (riportiamo le parti richiamate della legge 223/1991,"Norme in materie di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"; comma 11 dellart.4: "Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al comma 2 dellart.2103 codice civile quello che stabilisce che in caso di assegnazione a mansioni superiori cè il diritto al trattamento economico e, al massimo dopo tre mesi, allinquadramento-, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte" e lart.5, commi 1 e 2: "comma 1. Lindividuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui allart.4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative." "Comma 2. Nelloperare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, limpresa è tenuta al rispetto dellart.9, ultimo comma, del D.L.29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.79. Limpresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.") 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nellarco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. (la parte in corsivo è stata aggiunta con D.Lgs.387/98) 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianità e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dellindennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa: E riconosciuto altresì il diritto allassegno per il nucleo familiare di cui allart.2 del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153. (la parte in corsivo è stata aggiunta con D.Lgs.387/98) Art. 35 bis Gestione del personale in disponibilità 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio forma e gestisce l'elenco avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi del precedente articolo o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale in particolare mediante mobilità volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzati per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. |
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| ART. 5 | Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo | ||||||||||||||||||||
| 1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
ununica sessione negoziale. Sono fatte salve le
materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
Lutilizzo delle risorse è determinato in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza
annuale. 2. Lente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, lipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, lorgano di governo dellente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. 5. Gli enti sono tenuti a trasmettere allA.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo. |
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| ART. 6 | Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale | ||||||||||||||||||||
| 1. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel
caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché
le IPAB prive di dirigenza, può svolgersi a livello
territoriale sulla base di protocolli dintesa fra
le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto e lANCI e lUNCEM, da definirsi in
sede regionale o provinciale oppure di comunità montane
o di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento
diretto a più enti locali. A tali protocolli possono
aderire gli enti interessati e i relativi soggetti
sindacali. 2. I protocolli devono precisare:
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di indirizzo. |
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| ART. 7 | Informazione | ||||||||||||||||||||
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Note: (1)
Art.11,
comma 5, del CCNL quadro sulla definizione dei comparti
del 2 giugno 1998: 5. Per il personale dei settori misti o affini, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, le parti ravvisano lopportunità di realizzare omogeneità di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza. Nellambito di indirizzi che saranno deliberati dal comitato di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, lAran potrà assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali pubbliche o private da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche la contestualità, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguità degli stessi. (2) Art.19, D.Lgs.626/94, "Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza":
.. b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nellazienda ovvero unità produttiva; |
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| ART. 8 | Concertazione | ||||||||||||||||||||
| 1. Ciascuno
dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione. La
concertazione si effettua per le materie previste
dallart.16, comma 2, del CCNL stipulato il
31.3.1999 e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. |
Note:
(1) Art.6
del D.Lgs.n.29/93, " Organizzazione e disciplina
degli uffici e dotazioni organiche": 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (la parte in corsivo è stata modificata con D.Lgs.387/98) 5. omissis 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del D.Lgs.29/93, NdR), non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. |
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CAPO II - I soggetti sindacali |
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| ART. 9 | Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro | ||||||||||||||||||||
| 1. I soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dellaccordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dallart. 10, comma 2, dellaccordo collettivo indicato nella lettera a)(1). 2 I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dallart.10, comma 3(2), del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dallart. 10, comma 1, del medesimo accordo(3). |
Note: (1)
Accordo
collettivo quadro per la costituzione delle RSU del 7
agosto 1998: Art. 10 Clausola di salvaguardia 1. Le
associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si
impegnano a partecipare alla elezione della RSU,
rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA
ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970. Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione: 1. Le
associazioni sindacali rappresentative che abbiano
sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente
accordo possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni
che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralità di sedi o strutture
periferiche, i predetti organismi possono altresì,
essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le
sedi individuate dai contratti o accordi collettivi
nazionali come livelli di contrattazione collettiva
integrativa. (2) Accordo collettivo nazionale quadro sulla ripartizione dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998, Art.10, comma 3: 3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono usufruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. (3) Art.10, comma 1: 1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art.9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. |
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| ART. 10 | Composizione delle delegazioni | ||||||||||||||||||||
| 1. Ai fini
della contrattazione collettiva decentrata integrativa,
fatto salvo quanto previsto dallart. 6, ciascun
ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di
dirigenza, i funzionari - che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dellassistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). |
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| CAPO III - Procedure di raffreddamento dei conflitti | |||||||||||||||||||||
| ART. 11 | Clausole di raffreddamento | ||||||||||||||||||||
| 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. | |||||||||||||||||||||
| PARTE SECONDA | |||||||||||||||||||||
| TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO | |||||||||||||||||||||
| ART. 12 | Incrementi tabellari | ||||||||||||||||||||
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dalla applicazione
dellart. 1 del CCNL del 16.7.1996(1) sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle
scadenze ivi previste.
3. Sono confermate lindennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. |
Note: (1)Art.1 del CCNL
del 16.7.96, "Stipendi tabellari"
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| ART. 13 | Effetti dei nuovi stipendi | ||||||||||||||||||||
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Note: (1) Art.2122 del codice
civile, "Indennità in caso di morte": In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.2118 (recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2120 (disciplina del trattamento di fine rapporto) devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado: La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno: In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa lattribuzione e la ripartizione delle indennità. (2) Art.69, comma 1, DPR 268/87, "Professionisti legali":
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| ART. 14 | Lavoro straordinario | ||||||||||||||||||||
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. 3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte allanno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario leffettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nellart.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dallapplicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui allart.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 5. E consentita la corresponsione da parte dellISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dellorario ordinario di lavoro. |
Note: (1) Art.31, comma 2, lett.a)
del CCNL del 6.7.95: a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento. Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l'art.16 del D.P.R. 268/1987. |
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| ART.15 | Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività | ||||||||||||||||||||
3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge lapprovazione dellipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
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(5) Art. 3 del CCNL 16.7.96 "Risorse aggiuntive ed economie di gestione":
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| ART.16 | Norme programmatiche | ||||||||||||||||||||
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| ART. 17 | Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività | ||||||||||||||||||||
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Note: (1)
DPR
268/87: Art.11, comma 12: Anche in assenza di rotazione per turno, la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e per quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%. Art.13, comma 7: La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nellambito dei turni viene maggiorata come segue decorrendo dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente articolo:
Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno. Art.34, comma 1, lett.f), g) ed h): f) Lindennità di rischio di cui allallegato B) del D.P.R.25 giugno 1983, n.347 ed allallegato B) del contratto delle Regioni è elevata da £.120.000 a £.240.000 annue (12 mensilità). g) Lindennità di reperibilità di cui allart.28 del D.P.R.25 giugno 1983, n.347 e al punto 13 dellaccordo delle Regioni è elevato da £.15.000 a £.18.000 per 24 ore giornaliere.
(2) Art.28 del DPR 347/83, "Salario accessorio": 4. Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, lente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di £.15.000 per 24 ore al giorno. -Indennità di reperibilità 5. In caso di chiamata linteressato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nellarco di 30 minuti. -Indennità maneggio valori 7. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dellart.4 del D.P.R.5 maggio 1975, n.146, e successive modifiche. Indennità maneggio valori giornaliera- di cui al DPR 5 maggio 1975, n.146, raddoppiata con DPR 9 giugno 1981, n.10: a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a £.500 milioni £.600 b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a £.250 milioni £.400 c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a £.100 milioni £.200 (3) Art.49 del DPR 333/90: 1.Lindennità di reperibilità di cui allart.34, lett.g) del DPR 268/87, non compete, durante lorario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 2.Le disposizioni di cui allart.34, comma 1, lett.f) e g) del DPR 268/87 si applicano anche alle Camere di Commercio. (4) CCNL del 6.7.1995: Art. 35 "Indennità di area direttiva" 1. Le Regioni, nei limiti del fondo di cui all'art. 31, comma 2, lettera c), dal 1996 attribuiscono al personale inquadrato nelle qualifiche VIII e VII - nel limite massimo del quaranta per cento dei dipendenti complessivamente in servizio nelle stesse qualifiche - una indennità accessoria, annua lorda, revocabile, di importo variabile determinata nel modo seguente:
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