LEGGE 30 dicembre 2004, n.311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni
di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed
in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per
il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005
nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno,
non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione
previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi
costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui
titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi
e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche
disposizioni di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con
quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio
2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi
impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni,
tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali
già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi.
Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono
conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla
presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa
riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può
essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e
gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno
2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente
motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e
70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non
possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno
2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con
proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma
12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati
da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti
in termini di riduzione della spesa.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal
Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di
cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto
2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi
gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma
15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa
del Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui
alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per
le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma
15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’andamento dei
pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano
all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa
ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell’esercizio dei
diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per
conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero
dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a
seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie
fiscali di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ed i conti accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre,
esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti
intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di
spesa non andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a
quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e
delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate
esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o
parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da
contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata
effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni,
le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai
commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a
53, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore
alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003,
incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso
triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a
quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e
incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità
isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5 per
cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i
criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi
demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale
determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento.
Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento
alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi
da 164 a 188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di
altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche
individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22
e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito
e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli
eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un
apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le
anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i
relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono
a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa
depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni
e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette
caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè
le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere
lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno
2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007
per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti
a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto
gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla
base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità
nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province
e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata
e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24
coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a
5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato
competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale
verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto
dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso
di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia
e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a
3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a
10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa
semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente. A
seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai
sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese
nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi
annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria
previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia
in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le
modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere
dall’anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve
essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto
di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la
base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità
montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni
previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province
d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via
telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun
anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del
patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005
e successivi.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve
essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i
medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere
corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di
incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite
del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge
superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di
indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio
2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio
2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell’articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio
2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la
conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per
i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più
alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che
abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o
provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui
all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente
di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre
amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso
dell’interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di
mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi
della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque
essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando
quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano
sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal
periodo d’imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del
Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori
entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10
milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme
per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la
ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con
finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei
comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni
di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal
medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione
dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al
recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e
abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di
ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e
55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla
presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per
l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non
superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i
criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale si applica la
specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi
da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a
188, nonchè agli enti indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a
statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione
dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni.
Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva da
determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il
decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58
si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni
a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma
21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005.
Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del
2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle
riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del
medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa
automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti
dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in
conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni
recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della proposta presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà
effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a
partire dall’esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro,
derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente
alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma
9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260
milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui
all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno
2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogate per l’anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il
31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente
in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la
decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al
1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura
di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso
e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le
condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo
dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina
di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli
importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non
inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi
alla data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono
essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino
alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto
dell’intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º
dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche
finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in
allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei
prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di
indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza
dell’ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo
41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o
dell’accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione,
anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle
passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento
si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso,
per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico
interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il
tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia
inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con
oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle
operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata, la
relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di
rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del
capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa
una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto
disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate
di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti
pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel
bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le
rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del
prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa,
iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale
con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia
all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni
di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i
trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua
competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di
tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai
fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i
criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate
sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere
effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con
le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto
liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono
versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione
illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di
finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto
forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento,
aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi
contributivi per personale addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro
il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee
a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro
vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,
predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data
comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per
l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei
soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di
funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche
all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire
delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti
iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema assicurativo
contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo
è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma
3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo
1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale -
interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del
Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni
di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi
di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di
rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di
50 milioni di euro.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di
qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per
l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a
valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27
marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le
modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma
di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla
responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi,
causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di
crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le
piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche
all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base
dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione
degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da
rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti
attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le
amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in
servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni
caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica
il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener
conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto
alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione
da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per
le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano
le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali
concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70,
146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della
legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il
ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere
ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005,
a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a
360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno
iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione in
servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per
almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali
giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria,
dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione
di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno
speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola
superiore dell’economia e delle finanze e disciplinato con decreto non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga al
decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità
istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di
cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni
internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi
banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare
ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a
107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto
scuola, alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e
relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente
legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio
del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti
di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni
medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali
e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è
subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali
del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a
tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le
risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite
del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a 105
conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi
saldi.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il
finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del
sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano
generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade
mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di
tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono
tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a
versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi
alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga
il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad
alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la
provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza
del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di
abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione
abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da
amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite
numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di
edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi
dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi
oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa
di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al
fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente
costituite».
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la
destinazione dell’importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il
finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non
trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi
dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP
e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con
convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del
Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per
la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di
impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al
completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo
1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di
sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli
istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo
comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e
società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche
esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle
predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dell’ente o della società e dell’amministrazione di destinazione presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375
milioni di euro.
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della
dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno
scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito
dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli
anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di formazione,
nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale
docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa
per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico
dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può
superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti
limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in
materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti
di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel
processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti
di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le
controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle
specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le
amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi
sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere
indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia
del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal
Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei
dipendenti di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II e del presente
titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della
somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di
euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell’ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province
di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2,
comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a
carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi
finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di
euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme
trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal
decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di
euro;
c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto
Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780
milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione
figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari
a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti
da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277
milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo
comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai
trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di
disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia,
riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti
nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le
norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I
trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli
spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi,
previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli
accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di
soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad
eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di
lavoro.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare
o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line
della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di
malattia dall’INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma
del presente articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al
criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a
ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845
del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni
anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del
gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845
del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai
fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al
versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione
professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto
provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di
trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a
fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le
informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse
versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità
istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE,
di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17
maggio 1999, n. 144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo
per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per
l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una
quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al
fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il
formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle
già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato
al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei
giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum
dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di
associazioni e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla
vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335»
sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da
un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione
dell’Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi
non trova applicazione l’articolo 2409-bis, terzo comma, del codice
civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità
sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici
e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà
redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è
assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell’Ente.
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al
primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e
all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato
un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario
del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente
comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005,
89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno 2007.
I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
2.000 milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal
finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità
finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di
garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito
dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro
della salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto
del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce
le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a
dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici
possono prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie usate per la prima volta
verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e
più costose, e di verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone
l’elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita
per unità posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e
b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a
ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicità al pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «,
controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del
programma annuale di attività previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a
diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione
del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli
operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le
informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci
generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata
dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le
modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo
4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e
quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di
assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente
Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005,
con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime,
coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.
Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento
biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a
decorrere dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il
governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i
valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione
dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del
singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari
diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra