DECRETO 31 ottobre 2001 del Ministero dell'Interno

Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali


 

Decreto 31 ottobre 2001 ( Gazzetta Ufficiale n. 270;  del 20/11/2001)

                                 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 di concerto con
        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   241,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica vengono fissati i limiti
massimi  del  compenso  base  spettante ai componenti degli organi di
revisione  economico-finanziaria  degli enti locali e che il compenso
base  e'  determinato  in  relazione  alla classe demografica ed alle
spese  di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali
          limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;
  Visto  il  decreto interministeriale del 25 settembre 1997, n. 475,
con  il  quale  sono  stati  fissati  da  ultimo i limiti massimi del
compenso da attribuire ai revisori dei conti;
  Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  tali dati prendendo in
considerazione  la  popolazione  residente  calcolata  alla  fine del
penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT; nonche' la variazione
percentuale rilevata del tasso inflativo;
  Visto  l'art.  156  del  citato  testo  unico,  il  quale,  ai fini
dell'applicazione    delle   disposizioni   contenute   nel   decreto
legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i
criteri di computo della popolazione residente;
  Considerata  l'opportunita' di aggiornare in base al tasso reale di
inflazione  i  parametri  relativi  al  valore medio pro-capite della
spesa  corrente  e  della spesa di investimento, in quanto gli stessi
sono  desunti  dai  dati  piu'  aggiornati  in possesso del Ministero
dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 1997;
  Sentiti  il  Ministro della giustizia, l'Associazione nazionale dei
comuni   italiani   (A.N.C.I.),   l'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.),  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
(U.N.C.E.M.),  il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il
Consiglio  nazionale  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,  ed  i
maggiori  organismi  rappresentativi dei soggetti facenti parte degli
organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite  massimo  del compenso base annuo lordo spettante ad
ogni  componente  degli organi di revisione economico-finanziaria dei
comuni  e  delle  province  e'  pari al valore proprio della relativa
fascia  demografica  dell'ente  di  cui  alla  tabella A, allegata al
presente decreto, rettificato con le seguenti modalita':
    a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti
locali   la   cui   spesa  corrente  annuale  pro-capite,  desumibile
dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al
presente decreto;
    b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti
locali  la  cui spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile
dall'ultimo  bilancio  preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale  per  fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al
presente decreto.
  2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra
loro.
  3.  L'eventuale  adeguamento  del compenso deliberato dal consiglio
dell'ente  in  relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente
decreto non ha effetto retroattivo.

      
                               Art. 2.
  1.  Ai  componenti  dell'organo  di revisione economico-finanziaria
dell'ente  aventi  la propria residenza al di fuori del comune ove ha
sede   l'ente,   spetta   il   rimborso   delle   spese  di  viaggio,
effettivamente  sostenute,  per  la  presenza  necessaria o richiesta
presso  la  sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le   modalita'  di  calcolo  dei  rimborsi  se  non  determinate  dal
regolamento  di  contabilita'  sono  fissate  nella  deliberazione di
nomina  o  in  apposita  convenzione  regolante  lo svolgimento delle
attivita'  dell'organo  di  revisione.  Ai  componenti dell'organo di
revisione   spetta,   ove   cio'   si  renda  necessario  in  ragione
dell'incarico   svolto,   il   rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute  per  il  vitto e l'alloggio nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2001

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Scajola
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

      
                                                            Tabella A
    Comuni:
      a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 3.700.000;
      b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 4.750.000;
      c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 6.350.000;
      d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 9.000.000;
      e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 10.600.000;
      f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 11.650.000;
      g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 14.800.000;
      h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 18.000.000;
      i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 21.150.000;
      l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 24.350.000;
      m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 27.500.000;
      n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 31.750.000.
    Province:
      a) province sino a 400.000 abitanti, lire 27.500.000;
      b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 31.750.000.
                                                            Tabella B
              SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN LIRE
    Comuni:
      a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.577.000;
      b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.317.000;
      c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 1.132.000;
      d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 1.064.000;
      e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 1.074.000;
      f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 1.056.000;
      g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 1.150.000;
      h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 1.218.000;
      i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 1.373.000;
      l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 1.578.000;
     m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 1.885.000;
     n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 2.234.000.
    Province:
      a) province sino a 400.000 abitanti, lire 203.000;
      b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 146.000.
                                                            Tabella C
              SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE
    Comuni:
      a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.755.000;
      b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.083.000;
      c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 908.000;
      d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 735.000;
      e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 657.000;
      f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 492.000;
      g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 478.000;
      h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 465.000;
      i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 571.000;
      l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 641.000;
     m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 936.000;
     n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 1.505.000.
                                Province:
      a) province sino a 400.000 abitanti, lire 89.000;
      b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 74.000.