ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

 

 

 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può richiedere l'assegno per il nucleo familiare uno dei 2 genitori, entro il 31 gennaio 2005, con riferimento all'anno 2004, in presenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune;
b) essere una famiglia con almeno 3 figli minori ai 18 anni, conviventi con il richiedente, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo (per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno);
c) avere un
I.S.E., con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, non superiore a Euro 21.309,43
 (vedi valori relativi ad anni precedenti)

QUANDO PRESENTARLA

Scadenza ordinaria (salvo casistiche particolari) di presentazione della domanda al Comune:  entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui viene a mancare, in corso d'anno, il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, la domanda deve essere presentata prima del verificarsi di tale situazione.

 

DOVE PRESENTARE LA  DOMANDA

La domanda per i suddetti Assegni deve essere presentata al Comune di FORINO (AV) presso il protocollo dell'Ente

COME PRESENTARLA

Al fine della compilazione della domanda è necessario conoscere i seguenti dati:

- generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare (compreso il codice fiscale);
- consistenza del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti bancari, postali, BOT, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, denaro investito in società e quote di partecipazione azionaria) posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda;
- contratti di assicurazione sulla vita;
- codici dei soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare (cod. ABI per le banche, cod. SIM per le società di investimento mobiliare, cod. SGR per le società di gestione risparmio, ecc.);
- consistenza del patrimonio immobiliare al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda (ovvero tutte le proprietà possedute da tutti i componenti il nucleo familiare con l'indicazione della quota posseduta da ognuno, il valore dell'immobile ai fini ICI, la categoria catastale, eventuali mutui per l'acquisto o la costruzione dell'immobile);
- reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi (o in mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, i certificati sostitutivi: 201, CUD).

MISURA DEL BENEFICIO EROGATO

L'assegno, per un importo massimo di Euro 118,38 mensili per 13 mensilità, è riconosciuto dal 1° gennaio 2005 se il requisito dei 3 figli minori sussisteva a quella data, altrimenti dal momento in cui la condizione si è verificata (vedi valori relativi ad anni precedenti).

Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dall' INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.

L' INPS provvederà al pagamento con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal comune almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest' ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un'altro comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.

 

Note importanti

Il Comune effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica. In caso di false dichiarazioni, l'interessato ne subirà le conseguenze penali ed inoltre gli assegni non saranno concessi e, se già corrisposti, saranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.