ESTREMI: G.U. N. 81 DEL 06 04 2001
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 21 dicembre 2000, n.452
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999,
n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela
della maternita';
Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che,
con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti
assegni per il nucleo familiare e di maternita'; Visto il decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che
detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge
n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina
prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio
1999, n. 306, e che e' opportuno dettare altresi' ulteriori disposizioni al fine
di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli
assegni per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare l'uniformita' nei
procedimenti di concessione dei benefici;
Considerato, altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del
3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' di
cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere
erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli
atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformita' con le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000; Sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648
del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
TITOLO I
CONTRIBUTI DI MATERNITA'
Art. 1
Ridefinizione dei contributi di maternità
1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi
dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante
delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.
2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti
presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1,
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2
dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.
TITOLO II
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS
Art. 2
Disposizioni generali
1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488
del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso
di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni
previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal
presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno
degli eventi di cui al comma 3;
b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una
delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno
tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3
del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui
al comma 3.
2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento
dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente
nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la
richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il
figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato
dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai
sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000,
nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, con esclusione del caso di cui all'articolo
44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere
concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o
dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le
adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater,
primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.
4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di
maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti
da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa
essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di
particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità
competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che
lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione
del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al
presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica,
devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale
risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può
essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle
regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora
l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso
o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla
quota differenziale.
Art. 3 Periodo di contribuzione 1. I tre mesi di
cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per
la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta
contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti
a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli
retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa
retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento
del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in
corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di
contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.
3. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi
di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni,
nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori
di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.
Art. 4 Individuazione delle prestazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b
1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
b) indennità di mobilità;
c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
e) indennità per malattia o maternità.
2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita
del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o,
qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la
prestazione.
Art. 5
Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti
1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare
dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei
requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b):
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono
del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia
soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle
suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua
famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25,
quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la
propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei
confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai
sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione
che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia
soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il
minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il
beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che
sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a
domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge
della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e
residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia
anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento
presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei
medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare
autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta,
e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma,
competente alla concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del
territorio di ultima residenza della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei
genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano
o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita
del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato
affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica
dell'affidatario.
Art. 6
Misura dell'assegno
1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11,
della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla
data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza
affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato
per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento
previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per
l'intero periodo di astensione obbligatoria.
3. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il
calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di
astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in
occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il
calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento
previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna
affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle
adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983
pronunciate nei confronti di più adottanti.
5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la misura
dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448
del 1998.
Art. 7
Domanda per la concessione dell'assegno
1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso
del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per
il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che
abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3,
la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di
residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona
deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del
termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere
presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne
sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via
esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è
presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore
nella famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a
dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di
specifica documentazione:
a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente
regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la
nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione; c) l'eventuale presentazione,
per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della
legge n. 448 del 1998.
5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono
presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
Art. 8
Funzioni dell'INPS
1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo
accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso
evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda
corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di
documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di
domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una
scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione
anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di
cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la
sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli
possono essere effettuati anche a campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca
del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal
momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono
essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico
perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma
anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di
informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti
nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le
verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine
di effettuare i pagamenti.
5. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente
regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle
certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero
concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le
adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in
conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta
dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei
soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi
e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in
forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.
6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n.
488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al
trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio,
l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni,
le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli
assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO III
ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Art. 9
Disciplina dell'ISE
1. Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento della
disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli equilibri di bilancio
programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, continuano ad
essere erogati sulla base della previgente disciplina dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e ai relativi provvedimenti di attuazione.
CAPO II
ASSEGNO DI MATERNITA'
Art. 10
Disposizioni generali
1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è
concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui
al comma 2, ai soggetti ivi indicati.
2. A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti
eventi:
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia
regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la
richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il
figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato
dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai
sensi dell'articolo medesimo;
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000,
nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o
in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con
esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della
stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al
momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei
anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n.
903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età,
ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n.
184 del 1983.
3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve
essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio
o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore
ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
4. L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n.
448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente
soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa
essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di
particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità
competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che
lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione
del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al
presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica,
devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale
risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Art. 11
Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti
1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare
dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino
italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono
del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre,
a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel
territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato
riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia
soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle
suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua
famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25,
quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario
preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria
preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la
propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei
confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai
sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione
che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia
soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato
ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna
aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda,
rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della
donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel
territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e
sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi;
in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti
soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma
domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e
conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma,
competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza
della persona deceduta.
3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei
genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano
o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a
condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo,
il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si
trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
Art. 12
Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno
1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere
posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero
nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del
1998, e dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente
regolamento.
2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi
all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di
maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di
affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del
richiedente.
3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio
complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o
entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di
adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di
maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero
periodo di astensione obbligatoria.
4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il
calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o
economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di
astensione obbligatoria antecedente alla nascita.
5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in
occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il
calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento
previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna
affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle
adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984
pronunciate nei confronti di più adottanti.
Art. 13
Domanda per la concessione dell'assegno
1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza,
nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi
dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto
il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento.
2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3,
la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi
del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi
a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha
ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o
alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno
spetti al padre in via esclusiva.
3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è
presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella
famiglia anagrafica dell'adottante.
4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n.
15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salvo che
non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione,
i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere
beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione
obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o
di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale
presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di
cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti
economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternità.
6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3,
della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o
economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il
richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR
n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal
datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o
economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto
medesimo.
7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono
presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
CAPO III
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
Art. 14
Disposizioni generali
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio
dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della
legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare,
concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del
richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal
primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno
nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore
della situazione economica.
2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli
adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge
4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati
gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo
familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori,
quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in
affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del
1983.
3. Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche
contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a
comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del
nucleo familiare.
4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare
previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non
sia già stato concesso.
Art. 15
Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti
1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del
beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilità
del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il
richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoria su alcuno dei
tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui
all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo
dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può
provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente
medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica
nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo
decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.
2. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del
beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto
il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda
dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima
famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro
genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la
famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.
Art. 16
Domanda per l'assegno per il nucleo familiare
1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno
solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto
il beneficio.
2. La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente,
nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali
esercita la potestà genitoria e a condizione che alcuno dei tre figli minori non
risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184
del 1983.
3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la
eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del
codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore
incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal
presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione
della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la
domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è
richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data
del 31 dicembre immediatamente precedente.
5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli
interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della
legge n. 448 del 1998.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 17
Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione
sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109
del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante
l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui
all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Ai fini della
determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare,
è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al
nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il
richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di assegno, ove ne
sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi,
contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare.
2. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti
la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini
IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai
sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 448 del 1998, il nucleo
familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto
dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è
richiesto.
3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica,
prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei
familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le
maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto legislativo n. 109 dei 1998,
è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
4. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da
applicare per la concessione dei benefìci, comprensivo della valutazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta
valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà
di alcuno dei suoi componenti.
Art. 18
Funzioni dei comuni
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente Titolo
sono concessi con provvedimento del comune.
2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la
residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al
procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i
provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque
competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se
l'interessato ha mutato residenza.
3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede
il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina
prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei 1998 e dai relativi
decreti attuativi.
4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il
pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi
fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite
convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni
provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli
a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli
possono essere effettuati anche a campione.
7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla
revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il
provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di
recupero delle somme erogate.
Art. 19
Cumulo dei benefici
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non
costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati
con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto
stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.
2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è
stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8,
della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia
stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone
segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.
Art. 20
Pagamento degli assegni
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le
proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso
istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su
modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno:
cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del
beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della
pratica del comune concedente il beneficio; c) la data della presentazione della
domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e
totale per l'assegno di maternità;
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la
modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente
intervenute.
4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza
semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45
giorni prima della scadenza del semestre.
5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità,
entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il
relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla
data del parto.
6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2
è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del
comune.
7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai
comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di
comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con
modalità tradizionali.
Art. 21
Trattamento dei dati
1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono
trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la
concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il
trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e
di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle
domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le
verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai
regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il
trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la
solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I
risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente
trattati a fini statistici.
2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS
predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per
l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei
benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo
e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile
previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali.
3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di
cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del
presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle
dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di
soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della
potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono
essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta
dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la
lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base
alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere
effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di
informazione e di ricerca.
Art. 22
Trasferimento delle risorse all'INPS
1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del
1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al
trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio,
l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni,
le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli
assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni
per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della
legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti
nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province
medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle
citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.
Art. 24
Efficacia delle disposizioni del regolamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono
fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.
2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi
successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo
familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il
provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per
la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai
minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno
per il nucleo familiare relative all'anno 2001.
4. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può
essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal
soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai
predetti soggetti e non sia già stato concesso alla madre ai sensi delle
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La
domanda è presentata al comune di residenza del richiedente nel termine
perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine è spirato, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per gli
eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento
può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione dei valore della
situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello
posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale
debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:
a. si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del
nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come
denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b. il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi
del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il
valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del
nucleo base;
c. il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al
centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è
moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come
rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti
formule:
"assegno per il nucleo familiare: (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali
maggiorazioni)* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT) 2,85 assegno di
maternità: (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 50.000.000
(e successive rivalutazioni ISTAT) 2,04
(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo
d. l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della
legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato
secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non è superiore al valore
dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui
alla lettera c).
2. Il valore dell'indicatore della situazione
economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli
65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente
punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della determinazione
del patrimonio del nucleo e della misura degli assegni, si osservano i seguenti
criteri unificati:
a. nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella
quale risiede il nucleo familiare;
b. dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il
nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c. l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è
assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali;
d. per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente
procedura di calcolo:
1. assegno per il nucleo familiare:
indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori
dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione
patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali
A. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo
base
B. beneficio mensile di legge per intero
C. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85
D. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni,
secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)
E. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di
F; per la sua determinazione si procede come di seguito:
F. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura
intera = F - (26 x C)
G. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale
o inferiore al valore di G
H. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F-A)/26, se il
valore di A è superiore al valore di G
I. 13^ mensilità: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i quali si ha
diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera;
oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto
all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta
2. assegno di maternità:
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori
dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione
patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo
base
C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli
nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04
E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni,
secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)
F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
(*) valore arrotondato al centesimo
il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di
F; per la sua determinazione si procede come di seguito:
G. trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già spettante
o percepito nel periodo di astensione obbligatoria
H. beneficio complessivo da attribuire: C - G.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o.), e' il seguente: "
Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
- Il testo dell'articolo 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)" (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, s.o),
e' il seguente: "
Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternita'.
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1 luglio 2000, per i quali e' riconosciuta dal vigente
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3
milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto
agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui
al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei
datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani
ed esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di cui
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e' rideterminata in lire
14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che
erogano trattamenti obbligatori di maternita', alla ridefinizione dei contributi
dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un
procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra
contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno
2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota
parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, per gli anni 2000 e
2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001, di quota parte
degli oneri previsti dall'attuazione dell'art. 55, comma 1, lettere o) e s),
nonche' degli oneri derivanti dall'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire
1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le
aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi'
modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il
personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 percento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31
dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella
misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura
del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per
cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura
dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al
comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato
complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi
per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per
ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto
a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti
di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore
nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e'
altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa
non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante
il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e'
concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'art. 17 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al
comma 8, sono rivalutati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1 luglio 2000, l'assegno di cui all'art. 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna
tutela economica della maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1 luglio
2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.
All'assegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al
comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14, sono disciplinati i casi nei quali
gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti
congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri dei lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data
di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto
applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con
esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi
per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della
domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in
relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli
relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80
miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
- Il testo degli articoli 65 e 66, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, s.o.", e' il seguente: "
Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori). -
1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta'
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1, e' concesso dai comuni, che ne rendono
nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali,
ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.
A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000
lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori
o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio
del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma 1, l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra
l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione
patrimoniale."
"Art. 66 (Assegno di maternità). -
1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle
madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita',
e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite
massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i
parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante
estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di
cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1, risulti
inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro
tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme
anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
- Il decreto 15 luglio 1999, n. 306, abrogato dal presente regolamento, recava:
"Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di
maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144" ed e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999, n. 209, s.o.
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" (in
Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118), e' il seguente: "
Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). -
1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi
decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino
all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita'
con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dall'art. 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998,
n. 90.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
(in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente: "
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita'
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali
o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno. Note
all'art. 1, comma 3: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, della legge
11 dicembre 1990, n. 379 recante "Indennita' di maternita' per le libere
professioniste" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1990, n. 293), e' il
seguente: "
Art. 5 (Copertura degli oneri). -
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a
carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di
aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare
l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi
consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la
variazione dei contributi di cui al presente articolo.
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita'
finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono
decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato
comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.". Note all'art. 2, comma
1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle
note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (in Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), e' il seguente: "
Art. 9 (Carta di soggiorno). -
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'art. 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del
codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo': a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel
territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che
sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri
alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di
cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.". Note all'art. 2, comma 3,
lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Note all'art. 2, comma 3, lettera b): -
Il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"
(in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), e' il seguente: "Art. 44.
- I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e
di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e
duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui
il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la
constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi
indicati nel precedente comma, e' consentita anche in presenza di figli
legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona
coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'eta' di
coloro che intende adottare.". - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9
dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343), e' il
seguente: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del
codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia
superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta',
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i
primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
adottiva o affidataria.". - Il testo dell'art. 39-quater, primo comma, lettera
a), della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente: "
Art. 39-quater. -
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l'astensione dal lavoro, quale
regolata dall'art. 6, primo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se
il minore adottato ha superato i sei anni di eta';". Nota all'art. 2, comma 4: -
L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, recante "Tutela delle lavoratrici madri" (in Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1972, n. 14), recita testualmente: "Alle dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento
economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior
favore risultanti dalla presente legge.". Nota all'art. 2, comma 6: - Per il
testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle
premesse. Nota all'art. 3, comma 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403 recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni
sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,
nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94. Note all'art. 3,
comma 2: - Il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, recante "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare" (in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O),
e' il seguente: "Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 26. A decorrere dal 1
gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale del 27 maggio 1998 recante "Estensione della tutela
della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare" (in Gazzetta Ufficiale 24
luglio 1998, n. 171), e' il seguente: "
Art. 1 (Destinatari dell'assegno in caso di
parto). -
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un assegno,
una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal
beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le
pensionate.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che, nei
confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilita'
della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori
la data dell'evento.". Nota all'art. 5, comma 1, lettera a): - Per il testo
dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note
all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 5, comma 1, lettera b): - L'art. 25, quinto
comma, della citata legge n. 184 del 1983, recita testualmente: "Se nel corso
dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari,
l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.". Nota all'art. 5, comma 1, lettera c): - Per il testo dell'art. 44,
terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2,
comma 3, lettera b). Nota all'art. 5, comma 3. - Per il testo dell'art. 9 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma
1. Nota all'art. 6, comma 1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n.
488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 6, comma 4: - Per
il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda
nella nota all'art. 5, comma 1, lettera c). - Per il testo dell'art. 66 della
citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 7,
comma 4: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, abrogata
dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, recava "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. - Il decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante "Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275. Nota all'art. 7, comma 4, lettera
c): - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda
nelle note alle premesse. Nota all'art. 8, comma 1: - Il testo dell'art. 10,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.), e' il seguente: "
Art. 10 (Informazioni rese al momento della
raccolta). -
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a)
le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze
di un eventale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia'
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.". Note
all'art. 8, comma 5: - Il testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del
1996, e' il seguente: "
Art. 22 (Dati sensibili). -
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o
intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita'
di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge,
e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more
della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita'
di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzata ai sensi
del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui
e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i
soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai
decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo
le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'art. 43, comma 2.". - Il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante "Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici" (in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113), e' il
seguente: "
Art. 4 (Operazioni eseguibili). -
1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi
dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente
le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi
esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai
sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta
dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi
titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.". Nota all'art. 8,
comma 6: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda
nelle note alle premesse. Note all'art. 9, comma 1: - Per il titolo del citato
decreto legislativo n. 130 del 2000, si veda nelle note alle premesse. - Per i
testi degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle
note alle premesse. - Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del
1998, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 10, comma 1: - Per il
testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle
premesse. Nota all'art. 10, comma 2, lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del
citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 10, comma 2, lettera b): - Per il testo dell'art. 44, primo comma,
della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3,
lettera b). - Per il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 903 del
1997, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera b). - Per il testo
dell'art. 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del
1983, si veda note all'art. 2, comma 3, lettera b). Nota all'art. 10, comma 4: -
Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note
alle premesse. Nota all'art. 11, comma 1, lettera a): - Per il testo dell'art. 9
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
comma 1. Nota all'art. 11, comma 1, lettera b): - Per il testo dell'art. 25,
quinto comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 5,
comma 1, lettera b). Nota all'art. 11, comma 1. lettera c): - Per il testo
dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle
note all'art. 2, comma 3, lettera b). Nota all'art. 11, comma 3: - Per il testo
dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note
all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 12, comma 1: - Per il titolo del decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 12,
comma 2: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda
nelle note alle premesse. Nota all'art. 12, comma 5: - Per il testo dell'art.
44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art.
2, comma 3, lettera b). Note all'art. 13, comma 4: - Per il titolo della legge
n. 15 del 1968, e successive modificazioni, si veda nelle note all'art. 7, comma
4. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998,
si veda nelle note all'art. 7, comma 4. - Per il testo dell'art. 49 della citata
legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 13, comma
5: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, della citata legge n. 1204 del 1971, si
veda nelle note all'art. 2, comma 4. Note all'art. 13, comma 6: - Per il testo
dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle
premesse. - Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda nelle note
all'art. 7, comma 4. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7, comma 4. Note all'art. 14, comma
1: - Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle
note alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si
veda nelle note alle premesse. Note all'art. 14, comma 2: - Per il testo
dell'art. 44 della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2,
comma 3, lettera b). - Il testo dell'art. 2, della citata legge n. 184 del 1983,
e' il seguente: "Art. 2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia,
possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di
tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e'
consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o
privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del
minore stesso.". Nota all'art. 14, comma 3: - Per il titolo della legge n. 15
del 1968, si veda nelle note all'art. 7, comma 4. Nota all'art. 15, comma 1: -
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante
"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. - Il testo dell'art.
333 del codice civile e' il seguente: "Art. 333. - Condotta del genitore
pregiudizievole ai figli. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non
e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma
appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze,
puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento
di lui la residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.". Nota all'art. 16, comma 2: - Per il testo dell'art. 2 della citata
legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 14, comma 2. Nota all'art.
16, comma 3: - Il testo dell'art. 414 del codice civile, e' il seguente: "Art.
414. - Persone che devono essere interdette. Il maggiore di eta' e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che
li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.".
Nota all'art. 16, comma 5: - Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448
del 1998, si veda in note alle premesse. Nota all'art. 17, comma 1: - Il testo
dell'art. 4, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal
citato decreto legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente: "
Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). -
1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della
facolta' riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino
di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva
unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari,
specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri
di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla
sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi
territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale
un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere
le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile
l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'art. 2. Il tracciato
standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le
amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli
elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel
periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
5. (Abrogato).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze
e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative
istruzioni per la compilazione. 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente
o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione
familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati
dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare
convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entita'. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di
cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per
effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori
interessati. 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle
finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle
verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei
soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla
direttiva stessa.". Note all'art. 17, comma 2:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
223 del 1989, e' il seguente: "
Art. 4 (Famiglia anagrafica). -
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.".
- Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle
note alle premesse. Note all'art. 17, comma 3:
- Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si
veda nelle note alle premesse.
- La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, e' la seguente: "
Tabella 2 - La scala di equivalenza:
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.". Nota all'art. 18, comma 3: - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 1. Nota all'art. 18, comma 5: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 18, comma 6: - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 1. Nota all'art. 19, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 19, comma 2: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 21, comma 3: - Per il testo dell'art. 22 della citata legge n. 675 del 1996, si veda nelle note all'art. 8, comma 5. - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 135 del 1999, si veda nelle note all'art. 8, comma 5. Nota all'art. 22, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 23, comma 1: - L'art. 82 della citata legge n. 448 del 1998, recita testualmente: "
Art. 82 (Applicazione della legge). -
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e
nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.". -
Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda
nelle note alle premesse. Nota all'art. 24, comma 1: - Per il titolo del decreto
ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, si veda nelle note alle premesse. Nota
all'art. 24, comma 2: - Per il titolo del citato decreto ministeriale n. 306 del
1999, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 24, comma 4: - Per il
testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle
premesse. Note all'allegato A, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66
della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per la
tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art.
17, comma 3. Note all'allegato A, comma 2: - Per il testo degli articoli 65 e 66
della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 recante
"Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 1999, n. 161. Il testo degli articoli 3 e 4 e' il seguente: "
Art. 3 (Criteri di valutazione della situazione
reddituale). -
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sommando per
ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante
dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle
persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate
dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti
produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF
risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i
redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da
attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la
base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale
a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attivita'
finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo
familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere
considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31
dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
di cui all'art. 6: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali
va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 6; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o
quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o
esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto
redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a); d)
partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati
regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla
lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo; e)
partecipazioni azionarie, in societa' non quotate in mercati regolamentati e
partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore
della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero
dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze
fmali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortarnenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse
patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa,
affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo
n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti
dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del
patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e
rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui
alla lettera a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e di
capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista
sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di
riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del
patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente
lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore
delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6,
del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della
consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini
del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del
complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e'
assunto per un importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come
determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il
nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata a
L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di
residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano,
nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito
esclusivamente da altri.". "
Art. 4 (Criteri di valutazione della situazione
patrimoniale). -
1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione
reddituale, come definito dall'art. 3, comma 1, con la situazione patrimoniale
di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti
valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed
agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini
ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo cosi'
determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data
del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la
costruzione dei predetti fabbricati; b)