EGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Articolo 65: Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori - Articolo 66: Assegno di maternità
Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro
Art. 65. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti,
con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino
in possesso di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per
nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 (314), tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno
nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori
comunali, ed è corrisposto a domanda.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000
lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al
comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua.
Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è
corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al
presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita
in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno
2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente
articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con
l'indicatore della situazione patrimoniale.
Art. 66 Assegno di maternità
1. Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane
residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non
beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di
maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000
mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000.
L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I
comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di
cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza
delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai
valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50
milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo
anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennità
di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della
maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalità del presente
articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno
1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre
mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme
anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1. 6. Con uno o
più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.