ESTREMI S.ORD. ALLA G.U. N. 209 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 06 09 1999 SUPPLEMENTO 169 DEL 06 09 1999
Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1998, n. 448, come modificati dalla legge 17/05/1999, n. 144.


PROVVEDIMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1999, n. 306.
Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalita' integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1
1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda e' presentata nei seguenti termini perentori:
a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternita'.

2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternita' per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal l gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

Art. 3
1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternita', la richiedente e' tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternita' a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2. La richiedente e' tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternita', di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente e' tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

Art. 4
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente puo', altresi', presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonche' dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non sia gia' stato concesso.

4. Il nucleo familiare e' composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternita' e' composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita dei quale l'assegno e' richiesto.

5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto legislativo n. 109 dei 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

6. Nell'allegato A e' altresi specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti.

7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.

Art. 5
1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Art. 6
1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei 1998 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 7
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternita';
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

Art. 8
1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

Art. 9
1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternita', entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo e' determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalita' tradizionali.

Art. 10
1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

Art. 11
1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

2. Il provvedimento di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 1999
Il Ministro per la solidarieta' sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n.309
Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla
Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, e' diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unita' superiore nel caso in cui il millesimo e' uguale o superiore a 5), e' moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule: assegno per il nucleo:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
-------------------------------------------------------- x
2,85
arrot. al centesimo x 36.000.000
x -------------------------------------------------------
2,85
assegno di maternita':
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
--------------------------------------------------------- x
2,04
arrot. al centesimo x 50.000.000
x --------------------------------------------------------
2,04
d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non e' superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:
_______________________________________________________________
Numero ! Scala di equivalenza ! Valore situazi
componenti !-----------------------------------! economica
! (base:1 comp.= 1) ! (base:5 comp.= 1)! riparametrat
! scala d.lgs 109/98! parametri art.65 !
___________!__________________!_________________!______________
4 2,46 0,93 (*) 33.480.000
5 2,85 1,00 36.000.000
6 3,20 1,12 40.320.000
7 3,55 1,25 45.000.000
8 3,90 1,37 49.320.000
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore): 2,85 = 0.93

3. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternita':
________________________________________________________________
Numero ! Scala di equivalenza ! Valore situazione
componenti !-----------------------------------! economica
! (base:1 comp.= 1) ! (base:3 comp.= 1)! riparametrato
! scala d.lgs 109/98! parametri art.66 !
__________!_________________!_________________!__________________
2 1,57 0,87 (*) 43.500.000
3 2,04 1,00 50.000.000
4 2,46 1,21 60.500.000
5 2,85 1,40 70.000.000
6 3,20 1,57 78.500.000
7 3,55 1,74 87.000.000
8 3,90 1,91 95.500.000
(.) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore): 2,04 = 0,87

4. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e' calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:
a) nel patrimonio immobiliare non e' calcolata l'abitazione di proprieta' nella quale risiede il nucleo familiare;
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita Al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c) l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.

N0TE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi- cate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale)".
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
Note alle premesse:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998, Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti mobiliari e immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1998. n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1999. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province dei comuni e delle comunita' montane con la Conferenza Stato regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998, si veda in nota al titolo.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 65 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968. La legge n. 15 del 1968 e' stata successivamente modificata e integrata:
a) dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;
b) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, come a sua volta modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), e' il seguente:
"Art. 6 (Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche). -
1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente puo' rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento".
Note all'art. 3:
- Per il comma 3 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Per la legge n. 15 del 1968, si veda in note all'art. 2.
Note all'art. 4:
- Per il testo dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in nota all'art. 6.
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona".
- La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e' la seguente:
"Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa".
Nota all'art. 5:
- Per il comma 1 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente). - 1.
Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
Nota all'art. 8:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art. 10:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.