ESTREMI S.ORD. ALLA G.U. N.
209 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 06 09 1999 SUPPLEMENTO 169 DEL 06 09 1999
Regolamento recante disposizioni per gli assegni
per il nucleo familiare e di maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della
legge 23/12/1998, n. 448, come modificati dalla legge 17/05/1999, n. 144.
PROVVEDIMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1999, n. 306.
Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di
maternita', a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati
articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo
3, relativo alle modalita' integrative di valutazione delle componenti
patrimoniali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221, recante: "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.439/UL/543 del
13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1
1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli
assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di
seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio
risiedono. La domanda e' presentata nei seguenti termini perentori:
a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e'
richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternita'.
2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo
familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternita'
per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno,
possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 2
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1 gennaio
dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della
legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare,
concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il
requisito si e' verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, ovvero dal l gennaio dell'anno nel quale
viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei
relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della
situazione economica.
2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e
successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal
quale si e' verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare. Egli e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente al comune ogni
evento che determini la variazione del nucleo familiare.
3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata da uno
dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.
Art. 3
1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternita', la
richiedente e' tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti
previdenziali di maternita' a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
2. La richiedente e' tenuta a comunicare ogni evento che determini la
variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale
dell'assegno di maternita', di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la
richiedente e' tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio
1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente
erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una
dichiarazione dell'ente medesimo.
Art. 4
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai
relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione
provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo.
2. Il richiedente puo', altresi', presentare, unitamente alla domanda di
cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista
dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai
relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della
situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternita' sono concessi con
provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita,
rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonche' dal presente
regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo
familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il
beneficio non sia gia' stato concesso.
4. Il nucleo familiare e' composto dal richiedente la prestazione, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a
carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia
anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare
di riferimento per la concessione dell'assegno di maternita' e' composto dai
suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita dei quale l'assegno e'
richiesto.
5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione
economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari
con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni
previste dalla Tabella 2 dei decreto legislativo n. 109 dei 1998, e' effettuata
secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
6. Nell'allegato A e' altresi specificato il criterio di calcolo uniforme
da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta
valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di
proprieta' di alcuno dei suoi componenti.
7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono
reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe
provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito
dall'articolo 66, comma 3, della legge.
Art. 5
1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni
con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta
compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai
medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante
apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono,
per l'assegno di maternita', ad informare gli interessati invitandoli a
certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
Art. 6
1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione
risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore" agli effetti della
disciplina previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei 1998 e
dai relativi decreti attuativi.
Art. 7
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,
attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso
istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su
modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno:
cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del
beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione
della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare
e totale per l'assegno di maternita';
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto
l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto
corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto
ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni
successivamente intervenute.
Art. 8
1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata, secondo quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I
controlli possono essere effettuati anche a campione.
Art. 9
1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con
cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno
45 giorni prima della scadenza del semestre.
2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di
maternita', entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal
comune. Il relativo importo e' determinato tenendo conto della misura mensile
vigente alla data del parto.
3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati
da parte del comune.
4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili
ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di
comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con
modalita' tradizionali.
Art. 10
1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento
degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle
risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri
sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.
2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il
Ministro per la solidarieta' sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi
risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.
Art. 11
1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogare,
alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
2. Il provvedimento di revoca e' trasmesso all'INPS per le conseguenti
azioni di recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 1999
Il Ministro per la solidarieta' sociale
TURCO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n.309
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica
per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli
articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni
di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, si procede come
segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla
Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, corrispondente al numero dei
componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come
denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto
legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi
del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, e' diviso per
il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del
nucleo base;
c) il valore cosi' ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento
all'unita' superiore nel caso in cui il millesimo e' uguale o superiore a 5), e'
moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule: assegno per il nucleo:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
-------------------------------------------------------- x
2,85
arrot. al centesimo x 36.000.000
x -------------------------------------------------------
2,85
assegno di maternita':
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
--------------------------------------------------------- x
2,04
arrot. al centesimo x 50.000.000
x --------------------------------------------------------
2,04
d) l'assegno e' concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il
valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i
criteri di cui al successivo punto 4, non e' superiore al valore dell'indicatore
della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la
riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di
legge) per l'assegno al nucleo familiare:
_______________________________________________________________
Numero ! Scala di equivalenza ! Valore situazi
componenti !-----------------------------------! economica
! (base:1 comp.= 1) ! (base:5 comp.= 1)! riparametrat
! scala d.lgs 109/98! parametri art.65 !
___________!__________________!_________________!______________
4 2,46 0,93 (*) 33.480.000
5 2,85 1,00 36.000.000
6 3,20 1,12 40.320.000
7 3,55 1,25 45.000.000
8 3,90 1,37 49.320.000
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico
genitore): 2,85 = 0.93
3. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la
riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto
legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di
legge) per l'assegno di maternita':
________________________________________________________________
Numero ! Scala di equivalenza ! Valore situazione
componenti !-----------------------------------! economica
! (base:1 comp.= 1) ! (base:3 comp.= 1)! riparametrato
! scala d.lgs 109/98! parametri art.66 !
__________!_________________!_________________!__________________
2 1,57 0,87 (*) 43.500.000
3 2,04 1,00 50.000.000
4 2,46 1,21 60.500.000
5 2,85 1,40 70.000.000
6 3,20 1,57 78.500.000
7 3,55 1,74 87.000.000
8 3,90 1,91 95.500.000
(.) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico
genitore): 2,04 = 0,87
4. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge,
come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e' calcolato ai sensi
dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del
nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:
a) nel patrimonio immobiliare non e' calcolata l'abitazione di proprieta'
nella quale risiede il nucleo familiare;
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del
nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita Al patrimonio di
tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c) l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e
immobiliare assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.
N0TE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori). - 1. Con effetto
dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini
italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni,
che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono
nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali,
ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.
A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi- cate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000
lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori
o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio
del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al
comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra
l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione
patrimoniale)".
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per
maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'.
L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I
comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il
possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante
estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di
cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti
inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
Note alle premesse:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al
titolo.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 90 del 18 aprile 1998, Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli
enti erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei
requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto
all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione,
con particolare riguardo al concorso delle componenti mobiliari e immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come
unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella
prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato
della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle
amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri
per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o
comunque finanziati".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1998. n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1999. Il testo dell'art. 8 e'
il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni delle province dei comuni e delle
comunita' montane con la Conferenza Stato regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita'
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o,
se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998, si veda in nota al
titolo.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 65 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nelle
note alle premesse.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 23 del 27 gennaio 1968. La legge n. 15 del 1968
e' stata successivamente modificata e integrata:
a) dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;
b) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, come a sua volta modificata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
c) dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente), e' il seguente:
"Art. 6 (Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche). -
1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le
persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni
anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente puo' rendere inoltre le
dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti
della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo
responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza
stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare
la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento".
Note all'art. 3:
- Per il comma 3 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al
titolo.
- Per la legge n. 15 del 1968, si veda in note all'art. 2.
Note all'art. 4:
- Per il testo dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, si veda in nota all'art. 6.
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al
titolo.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e' il seguente:
"Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia
anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona".
- La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e' la seguente:
"Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di
cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita'
superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i
genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa".
Nota all'art. 5:
- Per il comma 1 dell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al
titolo.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e'
il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente). - 1.
Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a
norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari,
specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri
autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima
prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni
pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli
elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze
e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le
prestazioni nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di
rilasciare una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante
la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con
il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche
della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e
confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle
finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta
entita'.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per
la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche
assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva
stessa".
Nota all'art. 8:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, si veda in nota all'art. 6.
Nota all'art. 10:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al
titolo.