ESTREMI: G.U. N. 63 DEL 15 03 2002
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 gennaio 2002, n.34
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternita' e per i
nuclei familiari con tre figli minori.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati
ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n.
084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica delle disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001,
n. 337, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: "Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di
concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001."; b) al comma 3, dopo le
parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di
valutazione,"; c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della
dichiarazione eventualmente gia' presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al
fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente
regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti
fino alla data del 22 agosto 2001.". Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 25 maggio
2001, n. 337, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per
la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di
maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193. Note alle premesse: - La legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O.). Il testo dell'art. 17,
comma 3 e' il seguente: "
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione". "
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. Il
testo degli articoli 65 e 66 e' il seguente: "
Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori). -
1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta'
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma l e' concesso dai comuni, che ne rendono
nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali,
ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.
A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un
ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE
del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di
cui al comma l e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori
dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE
di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE
di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390
miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione
patrimoniale". "
Art. 66 (Assegno di maternita). -
1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle
madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita',
e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite
massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i
parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da
emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di
cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti
inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25
miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro
tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme
anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1]. 5-bis. L'assegno di
cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e
erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti
di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla
base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo". - Il decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario. Il testo degli
articoli 74 e 86 e' il seguente: "
Art. 74 (Assegno di maternita' di base). -
1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L.
2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti
economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento
dei contributi di maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del
parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di
cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a
nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito
economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno
istituito al comma l risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva
in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni,
secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non
ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi
ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati
dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". "
Art. 86 (Disposizioni abrogate). -
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'art. 5;
gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-quater della legge 4
maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'art.
3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli
articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo
31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e
3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'art. 85 del
presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n.
53;
u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n. 452,
recante "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e
per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre
1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
- Per il titolo del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale n.
337 del 2001, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante "Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di organizzazione del Governo", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione". Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 2, come modificato dal decreto qui pubblicato, del
citato decreto n. 337 del 2001 e' il seguente: "
Art. 6 (Entrata in vigore e disposizioni
transitorie e finali). -
1. (Omissis).
2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite,
agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino
alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento. Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione
disposti fino alla data del 22 agosto 2001.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di
cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21
dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del
medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed ancora
in corso di valutazione, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n.
130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia presentata,
al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente
regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti
fino alla data del 22 agosto 2001. I provvedimenti di concessione gia' disposti
sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione
presentata".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2002
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio
2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 114