Si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.M. 25 maggio 2001, n. 337  alla luce di quanto previsto dal D. M. 18 gennaio 2002, n. 34, circa l’applicazione della disciplina dell’ISE per  le prestazioni sociali concesse dai Comuni  .     

 

Direzione Centrale
 

Prestazioni a Sostegno del Reddito
 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Maggio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  94

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.Decreto Ministeriale 25  maggio  2001, n. 337.  

 

SOMMARIO:

Si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.M. 25 maggio 2001, n. 337  alla luce di quanto previsto dal D. M. 18 gennaio 2002, n. 34, circa l’applicazione della disciplina dell’ISE per  le prestazioni sociali concesse dai Comuni  .  

 

Il Decreto 21.12.2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità  e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 49 della legge 22.12.1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448", entrato in vigore il 7.4.2001, stabiliva, all'art. 9, che, fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento alla relativa disciplina, gli assegni di maternità e per il nucleo familiare dei Comuni dovessero essere concessi in base alla disciplina dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D. Lgs. 109/98 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

 

In data 21 agosto 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n 337, entrato in vigore il 22.8.2001, contenente  il Regolamento recante modifiche al suddetto Decreto n. 452/2000.

 

Oltre a dettare  nuove disposizioni normative in materia di assegno per il nucleo familiare e di assegno di maternità, il Regolamento fissa nuovi criteri di applicazione della disciplina  dell' ISE  per la corresponsione di dette prestazioni, stabilendo, all'art. 1, che per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1°.7.2001, debba essere applicata la disciplina dell'ISE di cui al D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e relativi decreti attuativi.

 

In merito alla dichiarazione unica lo stesso Regolamento stabilisce  che per le domande di assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001 e presentate nel corso dell'anno prima del 22.8.2001,  i Comuni richiedano agli interessati una  dichiarazione sostitutiva unica di cui all' art. 4 del decreto legislativo n. 109/1998 come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, in sostituzione della dichiarazione  eventualmente già presentata, e revochino i provvedimenti di concessione già disposti  ovvero  modifichino detti provvedimenti sulla base della nuova dichiarazione presentata.

 

Per  l'assegno di maternità prevede che l'assegno, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino al 30.6.2001 debba essere concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto n. 452/2000, vigenti prima del 22.8.2001.

 

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanava una nota con la quale informava che era in corso di predisposizione un nuovo regolamento, modificativo di quello di cui al decreto 337/2001, che fa salvi i provvedimenti di concessione emessi dai Comuni  prima del 22.8.2001.

 

Tale nuovo Regolamento è contenuto nel  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 gennaio 2002, n. 34,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del l5 marzo 2002, il quale,  all'art. 1, stabilisce che restano salvi i provvedimenti di concessione in materia di assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità disposti fino alla data del 22 agosto 2001.

 

Pertanto, per le domande ancora in corso di valutazione, o comunque definite  oltre il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa, i Comuni sono tenuti a  richiedere agli interessati una nuova dichiarazione unica, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata, al fine di procedere ad una istruttoria che tenga conto delle norme del nuovo Regolamento (Decreto 34/2002).

 

I provvedimenti di concessione eventualmente già disposti dopo il 22 agosto 2001 sulla base della precedente normativa dovranno quindi essere revocati o modificati sulla base della nuova dichiarazione unica.

 

Per la gestione dei  casi di variazione dei dati forniti all'INPS da parte dei Comuni e di recupero di prestazioni indebite, le strutture periferiche opereranno tenendo conto delle indicazioni fornite con la circolare 11.12.2000, n. 206. 

 

Si coglie l'occasione per precisare che, per quanto riguarda  la determinazione, da parte dei Comuni,  del diritto alle  prestazioni sociali in argomento, la stessa  deve essere  effettuata secondo i criteri di cui  all'art. 5 del Decreto 337/2001.

 

Pertanto, il calcolo dei benefici verrà fatto mettendo a confronto l'indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del Decreto 452/2000 come modificato dal citato Decreto 337/2001.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO