Attivazione del contenzioso tributario avanti Le Commissioni Tributarie

 

 

La normativa che regola il contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali, in primo grado, e Regionali, in secondo grado, è rappresentata dai seguenti decreti:

a) DecretO LegislativO 31 dicembre 1992 n° 545;

b) DecretO LegislativO 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 12 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), riformulando l'art. 2 del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n.546, ha di fatto ampliato la sfera di giurisdizione delle commissioni tributarie: giurisdizione che di fatto ha assunto carattere generale


Il cittadino che intenda impugnare uno degli atti indicati all'articolo 19 del D. Lgs. 546/1992 deve procedere secondo il seguente iter:

  • entro 60 giorni dalla data di notifica o dalla data di ricevimento dell'atto da impugnare, se spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, (artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/1992);
  • il ricorso, in bollo, è proposto mediante notifica all'Ufficio dell'Ente che ha prodotto l'atto oggetto di impugnazione, a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c. oppure mediante spedizione a mezzo plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta all'Ente, (nel caso il ricorso sia proposto contro il Comune: Ufficio Protocollo Generale) che provvederà a rilasciare timbro per ricevuta sulla copia (ex artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D. Lgs. 546/1992);
  • successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso notificato o della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita (ex art. 22, comma 1, del D. Lgs. 546/1992).

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. Pertanto il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria.
Ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 546/1992, per le controversie di valore inferiore a lire 5.000.000, il ricorso può essere proposto direttamente dalla parte interessata che, nel relativo procedimento, può stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato (professionisti previsti dal medesimo art. 12 del D. Lgs. 546/1992).

N.B.: si rammenta che, prima di avviare la procedura contenziosa, il cittadino può inviare scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito personalmente, potendo così chiarire la sua posizione, permettendo anche all'Ufficio di acquisire eventuali nuovi elementi non noti al momento dell'emissione dell'atto, e, a sua volta, ottenere informazioni più specifiche dall'Ufficio stesso, in relazione agli atti che lo riguardano direttamente.

Per il giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale territorialmente competente si applicano le disposizioni del Capo III del D. Lgs. 546/1992 (art. 49 e seguenti) che richiamano, salve rare eccezioni, le norme che disciplinano il giudizio di primo grado.

 
  Modulistica

Non è necessario compilare alcun modello.
Il ricorso, contenete gli elementi previsti dall'articolo 18 del D. Lgs. 546/1992, deve essere presentato in bollo e consegnato all'Ufficio Protocollo  del Comune  oppure notificato secondo le modalità sopra esposte.

Allegati

Tutti i documenti utili a permettere tanto all'Ente, quale parte resistente, quanto alla Commissione Tributaria, quale giudice adito, di capire le richieste avanzate dal ricorrente.
Gli allegati devono essere elencati nei relativi atti di parte e, se prodotti separatamente, devono essere indicati in apposita nota sottoscritta da depositare in originale, più un numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

Commissione Tributaria Provinciale
 

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Commissione Tributaria Regionale
 
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