Circolare Ministero delle Finanze 02-12-2000, n. 234/E

IRAP- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 10-bis. Amministrazioni pubbliche. Opzione. Comportamento concludente (D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, articolo 1)

 

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in merito all'interpretazione da attribuire alla locuzione "comportamento concludente" relativamente all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del medesimo decreto.

In particolare, i suddetti soggetti, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'eventualità che pongano in essere anche attività di carattere commerciale, "possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5".

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente "il regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette", all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che "L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente.... La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività..". Successivamente, il medesimo decreto prevede, tra l'altro, all'articolo 3 che "L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili.".

Con la circolare n. 97/E del 9 aprile 1998 , esplicativa del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, è stato chiarito, relativamente al regime dell'opzione, che le regole dettate dal suddetto D.P.R. n. 442 del 1997, "... trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dagli enti pubblici.

Al riguardo, si osserva che il comportamento concludente correlato all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP relativa alle attività commerciali svolte dall'ente pubblico si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP....".

Successivamente, con la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 si è ribadito, tra l'altro, che "...L'opzione può essere esercitata anche in sede di dichiarazione IRAP.... Pertanto, nel caso in cui i detti soggetti abbiano effettuato,..., versamenti di acconto mensili riferiti anche ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale, ai fini IRAP, possono, in sede di presentazione della dichiarazione IRAP, scomputare i versamenti mensili operati riferibili a detti dipendenti dalla quota di IRAP dovuta per tale attività.".

Tale orientamento è stato, sostanzialmente, confermato da ultimo nelle istruzioni per la compilazione del quadro IQ del modello IRAP "Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici", approvato con decreto del 17 marzo 2000.

Nelle suddette istruzioni è stato infatti ribadito, tra l'altro, che la regola del comportamento concludente sopra menzionata "..trova applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardante le attività commerciali svolte dalle Amministrazioni pubbliche. Il comportamento concludente si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione IRAP....".

Successivamente, con la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 , la scrivente ha precisato, tra l'altro, che "Per quanto concerne l'opzione prevista dal citato art. 10-bis, comma 2, trovano applicazione le regole stabilite dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui rilevano i comportamenti concludenti del contribuente.

Detto comportamento concludente corrisponde alla scelta operata dal soggetto all'inizio del periodo d'imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile....".

Quanto precisato con la suddetta circolare n. 148/E del 2000 è conforme al dettato normativo di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 442 del 1997.

Pertanto, per gli enti pubblici che, oltre all'attività istituzionale, effettuano anche attività commerciali, il comportamento concludente idoneo a manifestare l'opzione di cui al citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, corrisponde alla scelta assunta dagli stessi all'inizio del periodo d'imposta, vale a dire in sede di primo acconto mensile.

Ciò premesso, attesa l'esigenza di tutelare l'affidamento suscitato dall'indirizzo espresso con le precedenti istruzioni, cui si sono uniformate le amministrazioni pubbliche prima dell'intervento interpretativo operato con la menzionata circolare n. 148/E, si precisa che il criterio ivi adottato ai fini dell'individuazione del "comportamento concludente", assume rilevanza dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione della medesima circolare (26 luglio 2000).

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.